Art. 16 
 
 
            Formazione ed approvazione della graduatoria 
 
  1. Espletata la prova d'esame, la commissione forma la  graduatoria
di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata  dai
candidati. 
  2. Il Direttore generale, dopo avere  riconosciuta  la  regolarita'
del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria  finale
sulla  base  della  votazione  riportata  nella  prova  d'esame   dai
candidati  risultati  idonei  agli   accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali. 
  3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto
conto dei titoli di preferenza e  precedenza,  si  sono  classificati
entro il numero dei posti indicati nel bando. 
  4. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici
con decreto del Direttore generale. 
  5. Il decreto di approvazione della graduatoria e di  dichiarazione
dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero della giustizia.  Di  tale  pubblicazione  e'
data notizia mediante avviso nella Gazzetta  Ufficiale.  L'avviso  ha
valore di notifica a tutti gli effetti.