Art. 19 Formazione ed approvazione della graduatoria 1. Espletata la prova d'esame, la commissione redige la graduatoria di merito, secondo l'indicazione della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. 2. Il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria finale sulla base della votazione riportata nella prova d'esame dai candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 3. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando. 4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore generale. 5. Il decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.