Art. 2 Requisiti generali 1. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi con l'attivita' propria dei ruoli e della qualifica da rivestire; e) titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica individuato in relazione ai ruoli ed ai diversi profili tecnici; f) eventuale abilitazione all'esercizio professionale, ove previsto dalle disposizioni vigenti, in relazione al profilo ed al ruolo. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del decreto legislativo n. 267 del 2000). - 1. - 2. - 3. - 3-bis. - 3-ter. - 4. - 4-bis. - 5. - 5-bis. - 5-ter. (Omissis). 6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. (Omissis).».