Art. 2 
 
 
                         Requisiti generali 
 
  1. Per la partecipazione ai concorsi pubblici  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale dei ruoli degli operatori  tecnici,  dei  revisori
tecnici, dei periti tecnici e dei  direttori  tecnici  del  Corpo  di
polizia penitenziaria, sono richiesti i seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti politici; 
    c)  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165; 
    d) idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale  all'espletamento
dei compiti connessi  con  l'attivita'  propria  dei  ruoli  e  della
qualifica da rivestire; 
    e) titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso  alla  qualifica
individuato in relazione ai ruoli ed ai diversi profili tecnici; 
    f)  eventuale  abilitazione  all'esercizio   professionale,   ove
previsto dalle disposizioni vigenti, in relazione al  profilo  ed  al
ruolo. 
  2. I requisiti devono essere posseduti alla data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo del  comma  6  dell'art.  35  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
          1 a  6  del  decreto  legislativo  n.  29  del  1993,  come
          sostituiti prima dall'art. 17 del  decreto  legislativo  n.
          546 del 1993 e poi dall'art. 22 del decreto legislativo  n.
          80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2,  comma
          2-ter del decreto-legge 17 giugno 1999, n.  180  convertito
          con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art.  36-bis
          del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto  dall'art.
          23 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett.  aa)  del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000). - 1. - 2. -  3.  -  3-bis.  -
          3-ter. - 4. - 4-bis. - 5. - 5-bis. - 5-ter. (Omissis). 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'art.  26  della  legge  1  febbraio  1989,  n.  53,   e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. (Omissis).».