Art. 21 Prove d'esame 1. Le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso della preparazione culturale e professionale necessarie ad assolvere le funzioni proprie degli appartenenti al ruolo dei periti tecnici. 2. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono indicate nella tabella 1. 3. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato, consiste nella traduzione senza ausilio del dizionario di un testo ed in una conversazione. 4. La prova di informatica per l'accesso al ruolo professionale di biologo, e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello adeguato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta. 6. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso. 7. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sette decimi. 8. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportati che e' affisso nella sede degli esami. 9. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.