Art. 21 
 
 
                            Prove d'esame 
 
  1. Le prove d'esame consistono  in  una  prova  scritta  ed  in  un
colloquio  che  vertono  sulle   materie   attinenti   ai   tipi   di
specializzazione richiesti  dal  bando  di  concorso  e  tendenti  ad
accertare il possesso della preparazione  culturale  e  professionale
necessarie ad assolvere le funzioni  proprie  degli  appartenenti  al
ruolo dei periti tecnici. 
  2. Le materie relative ad ogni profilo professionale sono  indicate
nella tabella 1. 
  3. L'accertamento della conoscenza della lingua  straniera,  scelta
dal candidato, consiste nella traduzione senza ausilio del dizionario
di un testo ed in una conversazione. 
  4. La prova di informatica per l'accesso al ruolo professionale  di
biologo, e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato,
di un livello adeguato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  in  linea  con  gli
standard europei. 
  5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato  una
votazione non inferiore a sette decimi nella prova scritta. 
  6. L'ammissione al colloquio con l'indicazione del  voto  riportato
nella prova scritta e' portata  a  conoscenza  del  candidato  almeno
venti giorni prima di quello in cui  dovra'  sostenere  il  colloquio
stesso. 
  7. Il colloquio non si intende superato  se  il  candidato  non  ha
riportato almeno la votazione di sette decimi. 
  8. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio  la  commissione
esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione
del voto da ciascuno riportati che e' affisso nella sede degli esami. 
  9. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto  riportato
nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.