Art. 25 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
  1. Nei concorsi per l'accesso ai ruoli  dei  direttori  tecnici  le
categorie di titoli  da  ammettere  a  valutazione  ed  il  punteggio
massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue: 
    A)  titoli  di  cultura,  ulteriori  a   quelli   richiesti   per
l'ammissione al concorso, fino a punti 9: 
      a1) dottorato di ricerca e/o  diploma  di  specializzazione  in
materie attinenti al profilo professionale per il quale il  candidato
concorre; 
      a2)  diplomi  di  abilitazione  all'insegnamento   in   materie
attinenti  al  profilo  professionale  per  il  quale  il   candidato
concorre. 
    B) titoli professionali, fino a punti 9: 
      b1)  l'espletamento  di   incarichi   e   di   servizi   presso
amministrazioni pubbliche o enti di diritto  pubblico  conferiti  con
provvedimento dei competenti organi. 
  2. La  valutazione  dei  titoli  viene  effettuata  dopo  le  prove
scritte. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso. 
  3. La Commissione esaminatrice, nell'ambito delle categorie di  cui
al comma 1, determina i titoli valutabili ed i criteri di valutazione
degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. 
  4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna  categoria  di  titoli
sono divisi per il numero  dei  componenti  della  Commissione  ed  i
relativi quozienti, calcolati  al  cinquantesimo,  sono  sommati  tra
loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi  diviso  per  cinque  ed  il
quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce  il  punteggio  di
merito attribuito dalla commissione.