Art. 30 Esclusione dai concorsi 1. I requisiti per la partecipazione al concorso interno per titoli ed esame per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce il concorso. 2. Fermo il disposto dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' altresi' escluso dal concorso a norma dell'art. 93 del decreto legislativo citato, il personale sospeso cautelarmente dal servizio. 3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta, in qualsiasi momento, con decreto del Direttore generale. 4. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame comporta l'esclusione dal concorso dei medesimi.
Note all'art. 30: - Si riporta il testo degli articoli 93 e 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957: «Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il Consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.». «Art. 94 (Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura e' ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze gia' maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame. L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima anzianita' degli altri impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.».