Art. 30 
 
 
                       Esclusione dai concorsi 
 
  1. I requisiti per la partecipazione al concorso interno per titoli
ed esame per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, devono  essere  posseduti
alla data  del  31  dicembre  dell'anno  al  quale  si  riferisce  il
concorso. 
  2. Fermo il disposto dell'articolo 94 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  e'  altresi'  escluso  dal
concorso a norma dell'art. 93  del  decreto  legislativo  citato,  il
personale sospeso cautelarmente dal servizio. 
  3. L'esclusione dal concorso per difetto dei  requisiti  prescritti
e'  disposta,  in  qualsiasi  momento,  con  decreto  del   Direttore
generale. 
  4. La mancata presentazione dei candidati nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora  stabiliti  per  sostenere   la   prova   d'esame   comporta
l'esclusione dal concorso dei medesimi. 
 
          Note all'art. 30: 
              - Si riporta il testo degli articoli 93 e 94 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957: 
              «Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli  scrutini).  -
          L'impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 e' escluso
          dagli esami o dagli scrutini di promozione. 
              Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio  della
          Commissione di disciplina, il Ministro,  anche  se  non  ha
          disposto  la  sospensione  cautelare,  puo',   sentito   il
          Consiglio    d'amministrazione,    escludere    l'impiegato
          dall'esame o dallo scrutinio.». 
              «Art.  94   (Ammissione   agli   esami   dell'impiegato
          prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
          dall'esame  che  sia  stato  prosciolto  da  ogni  addebito
          disciplinare o punito con la censura e'  ammesso  al  primo
          esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtu'
          della  quale  sarebbe   stato   promovibile   se   ottenuta
          nell'esame originario, e' collocato  nella  graduatoria  di
          questo,  tenuto  conto  della  votazione  stessa,   ed   e'
          promosso, anche in soprannumero salvo  riassorbimento,  con
          decorrenza  a  tutti  gli  effetti,  con  esclusione  delle
          competenze gia' maturate, dalla stessa data  con  la  quale
          sarebbe stata conferita la  promozione  in  base  al  detto
          esame. 
              L'impiegato ammesso  all'esame  di  cui  al  precedente
          comma, qualora non abbia raggiunto una  votazione  tale  da
          consentirgli di essere promosso nel primo  esame  ma  abbia
          conseguito una votazione superiore all'ultimo dei  promossi
          di  uno  dei  successivi  esami,   viene   iscritto   nella
          graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione  ed
          e'  promosso  con  la  medesima  anzianita'   degli   altri
          impiegati compresi nella graduatoria in cui e' collocato.».