Art. 32 
 
 
                            Prove d'esame 
 
  1. La prova a carattere professionale consiste  in  un  esperimento
pratico diretto ad accertare la capacita' tecnica e professionale del
candidato attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle  mansioni
del  profilo  professionale,  ovvero  in  un  questionario,   fornito
dall'Amministrazione   anche   mediante   supporti   informatici    o
audiovisivi, articolato in  domande  a  risposta  a  scelta  multipla
tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale. 
  2. La predisposizione  del  questionario  puo'  essere  affidata  a
qualificati istituti pubblici o privati  e  la  relativa  prova  puo'
essere  gestita  con  l'ausilio   di   societa'   specializzate.   Il
questionario da sottoporre ai candidati, fra  quelli  preventivamente
predisposti, viene scelto  di  volta  in  volta  per  estrazione.  La
correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate
a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o
apparecchiature a lettura ottica. La durata della prova, i criteri di
valutazione  e  di  attribuzione   del   punteggio   sono   stabiliti
preventivamente dalla commissione esaminatrice. I  candidati  possono
essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in
una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo  il  calendario  fissato
dall'Amministrazione. 
  3. La prova  si  intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a sette decimi.