Art. 32 Prove d'esame 1. La prova a carattere professionale consiste in un esperimento pratico diretto ad accertare la capacita' tecnica e professionale del candidato attraverso l'esecuzione di compiti attinenti alle mansioni del profilo professionale, ovvero in un questionario, fornito dall'Amministrazione anche mediante supporti informatici o audiovisivi, articolato in domande a risposta a scelta multipla tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale. 2. La predisposizione del questionario puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici o privati e la relativa prova puo' essere gestita con l'ausilio di societa' specializzate. Il questionario da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti, viene scelto di volta in volta per estrazione. La correzione e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo di strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica. La durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio sono stabiliti preventivamente dalla commissione esaminatrice. I candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in una o piu' sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dall'Amministrazione. 3. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sette decimi.