Art. 33 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
  1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed  il
punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come
segue: 
    a)  rapporti  informativi  e  giudizi  complessivi  del  triennio
anteriore, fino a punti 21; 
    b) qualita' delle funzioni  svolte  con  particolare  riferimento
alla specifica competenza professionale dimostrata  ed  al  grado  di
responsabilita' assunta, fino a punti 12; 
    c)  incarichi  e  servizi  speciali   conferiti   con   specifico
provvedimento  dell'Amministrazione,  che  comportino  un   rilevante
aggravio  di  lavoro  e  presuppongano  una  particolare   competenza
professionale, fino a punti 8; 
    d)  titoli  attinenti  alla  formazione  ed  al   perfezionamento
professionale del candidato, fino a punti 6. 
  Rientrano in tale categoria i  corsi  professionali  frequentati  e
superati, con esclusione dei  seminari  e  dei  corsi  di  formazione
obbligatori, in materie attinenti al settore tecnico di appartenenza,
nonche' gli altri corsi teorici o pratici che siano, a giudizio della
Commissione, idonei a potenziare le  capacita'  tecnico-professionali
ovvero operative del candidato stesso. Rientrano,  inoltre,  in  tale
categoria i titoli di studio e le abilitazioni professionali  purche'
inerenti al profilo professionale per cui si partecipa; 
    e) lavori originali elaborati per il servizio, fino a punti 6. 
  Sono da considerare lavori  originali  elaborati  per  il  servizio
quelli che  il  candidato  ha  svolto  nell'esercizio  delle  proprie
attribuzioni     o     per     speciale     incarico     conferitogli
dall'amministrazione  di  appartenenza  e  che  vertono  su  problemi
tecnici ovvero su  questioni  di  particolare  rilievo  attinenti  al
profilo professionale di appartenenza; 
    f) speciali riconoscimenti, fino a punti 4; 
    g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 14. 
  2. Nell'ambito delle suddette categorie la Commissione esaminatrice
determina i  titoli  valutabili  ed  i  criteri  di  massima  per  la
valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
  3. La Commissione  esaminatrice  annota  i  titoli  valutati  ed  i
relativi punteggi su  apposite  schede  individuali  sottoscritte  da
tutti i componenti  ed  allegate  ai  verbali  del  concorso  di  cui
costituiscono parte integrante. 
  4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna  categoria  di  titoli
sono divisi per il numero  dei  componenti  della  Commissione  ed  i
relativi quozienti, calcolati  al  cinquantesimo,  sono  sommati  tra
loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi  diviso  per  cinque  ed  il
quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce  il  punteggio  di
merito attribuito dalla commissione. 
  5. La valutazione dei titoli viene effettuata dopo la prova d'esame
e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.