Art. 33 Titoli valutabili 1. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 21; b) qualita' delle funzioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta, fino a punti 12; c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, fino a punti 8; d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, fino a punti 6. Rientrano in tale categoria i corsi professionali frequentati e superati, con esclusione dei seminari e dei corsi di formazione obbligatori, in materie attinenti al settore tecnico di appartenenza, nonche' gli altri corsi teorici o pratici che siano, a giudizio della Commissione, idonei a potenziare le capacita' tecnico-professionali ovvero operative del candidato stesso. Rientrano, inoltre, in tale categoria i titoli di studio e le abilitazioni professionali purche' inerenti al profilo professionale per cui si partecipa; e) lavori originali elaborati per il servizio, fino a punti 6. Sono da considerare lavori originali elaborati per il servizio quelli che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti al profilo professionale di appartenenza; f) speciali riconoscimenti, fino a punti 4; g) anzianita' complessiva di servizio, fino a punti 14. 2. Nell'ambito delle suddette categorie la Commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. 3. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante. 4. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei componenti della Commissione ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione. 5. La valutazione dei titoli viene effettuata dopo la prova d'esame e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.