Art. 34 Formazione ed approvazione della graduatoria 1. La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova d'esame e del punteggio attribuito ai titoli. 2. A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' nella qualifica, l'ordine di ruolo. 3. Al termine del concorso il Direttore generale, dopo avere riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria finale sulla base del punteggio derivante dalla somma di cui al comma 1. 4. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto conto della riserva di cui all'articolo 28, comma 1, lett. b), si sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando. 5. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore generale. 6. Il decreto di approvazione della graduatoria finale e di dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.