Art. 34 
 
 
            Formazione ed approvazione della graduatoria 
 
  1. La valutazione complessiva di ciascun candidato  e'  data  dalla
somma della votazione riportata nella prova d'esame e  del  punteggio
attribuito ai titoli. 
  2. A parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine,  la  qualifica,
l'anzianita' nella qualifica, l'ordine di ruolo. 
  3. Al termine  del  concorso  il  Direttore  generale,  dopo  avere
riconosciuta la regolarita' del procedimento,  con  proprio  decreto,
approva la graduatoria finale  sulla  base  del  punteggio  derivante
dalla somma di cui al comma 1. 
  4. Sono dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che, tenuto
conto della riserva di cui all'articolo 28, comma  1,  lett.  b),  si
sono classificati entro il numero dei posti indicati nel bando. 
  5. I vincitori del concorso sono  nominati  allievi  vice  revisori
tecnici del Corpo di polizia penitenziaria con decreto del  Direttore
generale. 
  6. Il  decreto  di  approvazione  della  graduatoria  finale  e  di
dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico e'  pubblicato  sul
Bollettino Ufficiale del personale del Ministero della giustizia.  Di
tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso nella  Gazzetta
Ufficiale. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.