Art. 5 
 
 
                          Bando di concorso 
 
  1. I concorsi sono indetti con decreto del Direttore  generale,  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana,  nel
quale sono indicati: 
    a) il numero dei posti messi a concorso con la ripartizione tra i
vari profili professionali; 
    b) i requisiti per la partecipazione; 
    c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa
in favore di determinate categorie di concorrenti; 
    d) i documenti prescritti,  le  categorie  di  titoli  valutabili
nonche' il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse; 
    e) le modalita' ed i termini di presentazione  della  domanda  di
partecipazione e della relativa documentazione; 
    f) le materie oggetto delle prove d'esame; 
    g) il diario delle prove scritte di esame o della eventuale prova
preselettiva  con  l'indicazione  della  sede   o   delle   sedi   di
effettuazione e la ripartizione dei candidati tra le  stesse,  ovvero
la data della Gazzetta Ufficiale  nella  quale  sara'  pubblicato  il
diario delle suddette prove. La pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti; 
    h)  la  votazione  minima  da  conseguire  nell'eventuale   prova
preselettiva e nelle prove d'esame; 
    i) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso  al
lavoro; 
    j) i titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza previsti
dall'articolo 5, commi 4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' i termini  e  le  modalita'
della loro presentazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  reca:
          «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,  a  norma
          dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  maggio   1994,   n.   487
          (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
          pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
          concorsi,  dei  concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di
          assunzione nei pubblici impieghi): 
              «Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). - 1. Nei
          pubblici  concorsi,  le  riserve  di  posti,  di   cui   al
          successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso. 
              2. Se, in relazione a tale limite, sia  necessaria  una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua in misura proporzionale  per  ciascuna  categoria  di
          aventi diritto a riserva. 
              3. Qualora tra i concorrenti  dichiarati  idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu' categorie che danno titolo  a  differenti  riserve  di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine: 
                1)  riserva  di  posti  a  favore   di   coloro   che
          appartengono alle categorie di  cui  alla  legge  2  aprile
          1968, n. 482 , e successive modifiche  ed  integrazioni,  o
          equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli
          profili professionali o  categorie  nella  percentuale  del
          15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse
          vincitori del concorso; 
                2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3,  comma  65,
          della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari
          in ferma di leva prolungata e  di  volontari  specializzati
          delle tre Forze armate congedati senza demerito al  termine
          della ferma o rafferma contrattuale nel limite del  20  per
          cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 
              3) riserva del  2  per  cento  dei  posti  destinati  a
          ciascun concorso, ai sensi  dell'art.  40,  secondo  comma,
          della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di
          complemento dell'Esercito, della Marina e  dell'Aeronautica
          che hanno terminato senza demerito la ferma biennale. 
              4. Le categorie di cittadini che nei pubblici  concorsi
          hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di  titoli
          sono appresso elencate. A parita' di  merito  i  titoli  di
          preferenza sono: 
                1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
                2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
                3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
                4) i mutilati ed invalidi per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
                5) gli orfani di guerra; 
                6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
                7) gli orfani dei caduti  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato; 
                8) i feriti in combattimento; 
                9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa; 
                10) i figli dei mutilati e degli invalidi  di  guerra
          ex combattenti; 
                11) i figli dei mutilati e degli invalidi  per  fatto
          di guerra; 
                12)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  per
          servizio nel settore pubblico e privato; 
                13) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti di guerra; 
                14) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per fatto di guerra; 
                15) i genitori vedovi non risposati,  i  coniugi  non
          risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o  non  sposati
          dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
                16) coloro che  abbiano  prestato  servizio  militare
          come combattenti; 
                17) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a
          qualunque   titolo,   per   non    meno    di    un    anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
                18) i coniugati e i non  coniugati  con  riguardo  al
          numero dei figli a carico; 
                19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
                20) militari volontari delle Forze  armate  congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
              5. A parita' di merito e di  titoli  la  preferenza  e'
          determinata: 
                a) dal numero dei figli a  carico,  indipendentemente
          dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
                b)  dall'aver  prestato   lodevole   servizio   nelle
          amministrazioni pubbliche; 
                c) dalla maggiore eta' .».