Art. 6 
 
 
                Domande di partecipazione ai concorsi 
 
  1. Le domande di partecipazione ai concorsi  sono  presentate  alla
direzione generale del personale e della formazione del  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria entro  il  termine  perentorio  di
trenta giorni,  che  decorre  dal  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del bando di concorso nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
  2. Ai fini della verifica del rispetto  del  termine  previsto  dal
comma 1, il bando medesimo indica gli strumenti idonei a  comprovarne
la data di trasmissione. 
  3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 
    a) il cognome e il nome; 
    b) la data e il luogo di nascita; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana; 
    d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali  ovvero  il
motivo  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    e) l'immunita' da condanne  penali,  ovvero  le  condanne  penali
riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico; 
    f) il possesso del titolo di studio richiesto  con  l'indicazione
dell'istituto o dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in
cui e' stato conseguito; 
    g) i servizi eventualmente prestati  come  dipendenti  presso  le
pubbliche amministrazioni e le cause  di  risoluzione  di  precedenti
rapporti di pubblico impiego; 
    h) la lingua straniera, scelta tra quelle eventualmente  indicate
nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova; 
    i)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  di  riserva   ovvero   di
preferenza o precedenza, previsti dall'articolo 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni, posseduti entro la  data  di  scadenza  dei
termini previsti nel relativo bando di concorso; 
    l) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal  bando  di
concorso. 
  4. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
periti e dei direttori tecnici i candidati, oltre a  quanto  previsto
dal comma 3, devono indicare il profilo professionale  per  il  quale
intendono concorrere. 
  5. Le domande  contengono,  inoltre,  la  precisa  indicazione  del
recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso
e l'impegno a far conoscere le successive  eventuali  variazioni  del
recapito stesso. 
  6.  I  candidati,  che  intendono  concorrere  ai  posti  riservati
previsti dall'articolo 7, devono farne  richiesta  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base
al  quale  concorrono  a  tali  posti,  ed  ogni  ulteriore   notizia
necessaria secondo le vigenti disposizioni. 
  7. L'Amministrazione non e' responsabile nei casi di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte od  incomplete  indicazioni  di
recapito  da  parte  del  candidato  o  di  mancata  oppure   tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne'
di eventuali disguidi postali o telegrafici non  imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i commi  4  e  5  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  si  veda
          nelle note all'art. 5.