Art. 6 Domande di partecipazione ai concorsi 1. Le domande di partecipazione ai concorsi sono presentate alla direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2. Ai fini della verifica del rispetto del termine previsto dal comma 1, il bando medesimo indica gli strumenti idonei a comprovarne la data di trasmissione. 3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: a) il cognome e il nome; b) la data e il luogo di nascita; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) l'immunita' da condanne penali, ovvero le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico; f) il possesso del titolo di studio richiesto con l'indicazione dell'istituto o dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; h) la lingua straniera, scelta tra quelle eventualmente indicate nel bando di concorso, sulla quale intendono sostenere la prova; i) l'eventuale possesso dei titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza, previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, posseduti entro la data di scadenza dei termini previsti nel relativo bando di concorso; l) ogni altra indicazione specificamente richiesta dal bando di concorso. 4. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti e dei direttori tecnici i candidati, oltre a quanto previsto dal comma 3, devono indicare il profilo professionale per il quale intendono concorrere. 5. Le domande contengono, inoltre, la precisa indicazione del recapito al quale vanno inviate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso. 6. I candidati, che intendono concorrere ai posti riservati previsti dall'articolo 7, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti, ed ogni ulteriore notizia necessaria secondo le vigenti disposizioni. 7. L'Amministrazione non e' responsabile nei casi di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Note all'art. 6: - Per i commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 si veda nelle note all'art. 5.