Art. 7 Riserve di posti e preferenze 1. Ai concorsi di cui al presente Titolo, si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali che istituiscono le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente all'accertamento dei requisiti prescritti. Tali riserve non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. Qualora, in relazione a tale limite, si renda necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 2. A parita' di merito si applicano i titoli di preferenza e precedenza indicati nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e nelle altre disposizioni di leggi speciali vigenti in materia. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata in base al disposto del comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche. 3. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici, di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili e' riservato al personale appartenente al Corpo, purche' in possesso dei prescritti requisiti e che abbia compiuto almeno tre anni di anzianita' di servizio alla data del bando che indice il concorso, e che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. 4. Nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, un quinto dei posti disponibili e' riservato al personale appartenente al Corpo, purche' in possesso dei prescritti requisiti, che abbia compiuto almeno tre anni di anzianita' di servizio alla data del bando che indice il concorso, e che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. 5. I posti riservati che non sono coperti per mancanza di vincitori sono conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, si veda nelle note all'art. 5. Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 162 del 2010: «Art. 18 (Concorso pubblico per la nomina a vice perito). - 1. (Omissis). 2. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. 3.- 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. - 11. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 26 del citato decreto legislativo n. 162 del 2010: «Art. 26 (Accesso ai ruoli dei direttori tecnici). - 1. - 2. (Omissis). 3. Al concorso e' altresi' ammesso a partecipare, con riserva di un quinto dei posti disponibili e purche' in possesso dei prescritti requisiti, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, con almeno tre anni di anzianita' alla data del bando che indice il concorso, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, un sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. I posti riservati non coperti sono conferiti secondo la graduatoria del concorso. 4. - 5. - 6. (Omissis).».