Art. 8 Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 1. I candidati ammessi al concorso e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 9 devono essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 2. In relazione alle esigenze organizzative, l'Amministrazione si riserva la facolta' di scelta se effettuare i predetti accertamenti subito dopo la prova preselettiva ovvero dopo la o le prove scritte o, anche, dopo la prova orale. 3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali di laboratorio. 4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici nominata con decreto del Direttore generale, composta ai sensi del terzo comma dell'articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da cinque medici, di cui uno con funzioni di presidente, del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/92. 5. Le prove attitudinali sono effettuate da una commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, nominata con decreto del Direttore generale, e composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente dell'Amministrazione penitenziaria e da quattro periti selettori attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale. 6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio. 7. I test sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati con decreto del Direttore generale. 8. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 4 e 5, sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria. 9. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero dalla commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del Direttore generale. 10. I candidati sottoposti all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione. 11. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', le commissioni di cui ai commi 4 e 5, unico restando il presidente, possono essere integrate da un numero di componenti e da un segretario aggiunto, tale da consentirne la suddivisione in sottocommissioni.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 106 e 120 del citato decreto legislativo n. 443 del 1992: «Art. 106 (Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali). - 1. I candidati ai concorsi per allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali. 2. Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati a sostenere le prove scritte. 3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 121. 4. Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta da un funzionario dirigente dell'Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari di qualifica non inferiore alla VIII in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni. 5. Qualora il numero dei candidati superi il numero delle mille unita', le commissioni di cui al presente articolo possono essere integrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni. 6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII.». «Art. 120 (Norma transitoria). - 1. Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento di nuovi centri di reclutamento, gli accertamenti psicofisici ed attitudinali per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti e assistenti e degli ispettori, del Corpo di polizia penitenziaria, possono essere effettuati dalle attuali strutture operanti e, in relazione al numero dei candidati, anche dopo il superamento della prova d'esame, per gli aspiranti agenti e delle prove scritte per gli aspiranti ispettori. 2. Per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri Corpi di polizia o delle forze armate, oltreche' di personale qualificato, secondo la disciplina di cui all'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.».