Art. 8 
 
 
              Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
  1.  I  candidati  ammessi  al  concorso  e  che  abbiano   superato
l'eventuale  prova  preselettiva  nei  limiti  di  cui  al  comma   5
dell'articolo 9 devono essere sottoposti ad accertamenti psico-fisici
ed attitudinali. 
  2. In relazione alle esigenze organizzative,  l'Amministrazione  si
riserva la facolta' di scelta se effettuare i  predetti  accertamenti
subito dopo la prova preselettiva ovvero dopo la o le  prove  scritte
o, anche, dopo la prova orale. 
  3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali  di
laboratorio. 
  4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione
per l'accertamento dei requisiti psico-fisici  nominata  con  decreto
del  Direttore  generale,  composta  ai   sensi   del   terzo   comma
dell'articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da
cinque medici, di cui uno con funzioni di  presidente,  del  Servizio
sanitario nazionale operanti presso  strutture  del  Ministero  della
giustizia, ovvero  individuabili  secondo  le  modalita'  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 120 del medesimo decreto  legislativo  n.
443/92. 
  5. Le prove attitudinali sono effettuate  da  una  commissione  per
l'accertamento delle qualita' attitudinali, nominata con decreto  del
Direttore  generale,  e  composta  da  un  presidente  scelto  tra  i
funzionari    con    qualifica    non    inferiore    a     dirigente
dell'Amministrazione penitenziaria  e  da  quattro  periti  selettori
attitudinali in possesso della specifica abilitazione professionale. 
  6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del
candidato allo  svolgimento  dei  compiti  connessi  con  l'attivita'
propria dei ruoli e della qualifica da rivestire. Le prove consistono
in una serie di test,  sia  collettivi  sia  individuali,  ed  in  un
colloquio. 
  7. I test sono predisposti  dalla  commissione  per  l'accertamento
delle qualita'  attitudinali,  tenuto  conto  delle  funzioni  e  dei
compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il  candidato  stesso
aspira, e sono approvati con decreto del Direttore generale. 
  8. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 4  e
5, sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria. 
  9. Il giudizio espresso dalla commissione  per  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici ovvero dalla  commissione  per  l'accertamento
delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita',  l'esclusione  dal  concorso,  disposta  con  decreto  del
Direttore generale. 
  10.  I  candidati   sottoposti   all'accertamento   dei   requisiti
psico-fisici ed attitudinali sono tenuti  a  presentarsi,  muniti  di
idoneo documento di riconoscimento nella sede  o  nelle  sedi  e  nei
giorni ed ore indicati nel  bando  di  concorso  o  nella  successiva
comunicazione. 
  11. Qualora il numero dei candidati  superi  le  mille  unita',  le
commissioni di cui ai commi 4 e  5,  unico  restando  il  presidente,
possono  essere  integrate  da  un  numero  di  componenti  e  da  un
segretario  aggiunto,  tale  da  consentirne   la   suddivisione   in
sottocommissioni. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  106  e  120  del
          citato decreto legislativo n. 443 del 1992: 
              «Art. 106 (Commissioni per gli accertamenti psicofisici
          ed attitudinali). - 1. I candidati ai concorsi per  allievo
          agente  e  allievo   ispettore   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria,  prima  degli  esami  scritti  previsti  dai
          rispettivi bandi sono sottoposti a visita psico-fisica ed a
          prove attitudinali. 
              2. Coloro che risultino idonei al  servizio  nel  Corpo
          sono chiamati a sostenere le prove scritte. 
              3. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una
          commissione composta da un primo dirigente medico,  che  la
          presiede, e  da  quattro  medici  incaricati  del  servizio
          sanitario   dell'Amministrazione    penitenziaria    ovvero
          individuabili secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 121. 
              4. Superata la visita psico-fisica,  i  candidati  sono
          sottoposti  alle  prove  attitudinali  da  una  commissione
          composta da un funzionario  dirigente  dell'Amministrazione
          penitenziaria  che  la  presiede,  da  due  funzionari   di
          qualifica non inferiore alla VIII in possesso del titolo di
          selettore e da due  psicologi  o  medici  specializzati  in
          psicologia,  individuati  ai  sensi   del   secondo   comma
          dell'art. 120 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni. 
              5. Qualora il numero dei  candidati  superi  il  numero
          delle mille unita',  le  commissioni  di  cui  al  presente
          articolo  possono  essere  integrate  di   un   numero   di
          componenti  tali   da   permettere,   unico   restando   il
          presidente, la suddivisione in sottocommissioni. 
              6. Le funzioni di segretario delle predette commissioni
          sono  svolte   da   un   funzionario   dell'Amministrazione
          penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII.». 
              «Art.  120  (Norma  transitoria).  -   1.   Fino   alla
          istituzione ed al conseguente funzionamento di nuovi centri
          di   reclutamento,   gli   accertamenti   psicofisici    ed
          attitudinali per i candidati ai concorsi per  l'accesso  ai
          ruoli degli agenti e  assistenti  e  degli  ispettori,  del
          Corpo di polizia penitenziaria, possono  essere  effettuati
          dalle attuali strutture operanti e, in relazione al  numero
          dei  candidati,  anche  dopo  il  superamento  della  prova
          d'esame, per gli aspiranti agenti e delle prove scritte per
          gli aspiranti ispettori. 
              2. Per  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  e
          attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria
          puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate
          di altri Corpi di polizia o delle forze  armate,  oltreche'
          di personale qualificato,  secondo  la  disciplina  di  cui
          all'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.».