Art. 10 Violazioni riguardanti le procedure di controllo nei macelli 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente di modificare le procedure di controllo di cui all'articolo 16 del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.