Art. 11 Violazioni riguardanti la figura del responsabile della tutela del benessere animale 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della tutela del benessere animale che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 4. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano alle fattispecie relative all'articolo 17, comma 6, del regolamento.