Art. 6 Violazioni riguardanti le prescrizioni sull'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario che viola le disposizioni di cui all'articolo 10, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla stessa sanzione di cui al comma 2, soggiace il produttore che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.