Art. 3 Schema del piano dei conti integrato 1. Le amministrazioni pubbliche in regime di contabilita' finanziaria, a partire dall'esercizio 2015, adottano un piano dei conti integrato - finanziario ed economico-patrimoniale - secondo lo schema di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, pubblicato nel sito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Il piano dei conti integrato e' costituito dall'elenco delle unita' elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica di ciascuna amministrazione pubblica. 3. L'articolazione del piano dei conti di cui all'allegato 1 costituisce il livello minimo di dettaglio comune a tutte le amministrazioni di cui al comma 1. 4. Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, e' costituito dal quarto livello in fase di previsione; in fase di gestione e a fini di consolidamento e monitoraggio, il livello minimo di articolazione del piano dei conti e' costituito dal quinto livello. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le amministrazioni pubbliche, in relazione alla specificita' delle proprie attivita' istituzionali, definiscono gli ulteriori livelli gerarchici utili alle proprie rilevazioni contabili, ottimizzandone la struttura in funzione delle proprie finalita', fermo restando la riconducibilita' delle voci a quelle di quinto livello del piano dei conti definito all'allegato 1. 6. Al fine di facilitare la corretta classificazione delle transazioni elementari nelle voci del piano dei conti, il contenuto delle stesse viene esemplificato in un glossario pubblicato periodicamente sul sito Internet del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 4, comma 6, del citato decreto legislativo n. 91 del 2011, vedasi nelle note alle premesse.