IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  concernente  la  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande; 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 777, come  modificato  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e  gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto il regolamento CE  n.  2023/2006  della  Commissione  del  22
dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali  ed
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione del 27  marzo
2008 relativo ai  materiali  e  gli  oggetti  di  plastica  riciclata
destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il  regolamento
CE n. 2023/2006; 
  Visto il regolamento CE n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio
2011 riguardante i  materiali  e  gli  oggetti  di  materia  plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e  successive
modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n.  104
del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso  personale  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 22 dicembre 2005, n. 299
recante aggiornamento del citato decreto del Ministro  della  sanita'
21 marzo 1973; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 maggio 2010, n.  113,
recante aggiornamento del citato decreto del Ministro  della  sanita'
21 marzo 1973 limitatamente alle bottiglie  in  polietilentereftalato
riciclato; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 9 luglio 2012,  n.  139,
recante integrazioni al citato decreto del Ministro della sanita'  21
marzo 1973 inerenti le bottiglie in polietilentereftalato riciclato; 
  Vista la pubblicazione dei primi pareri dell'Autorita' europea  per
la sicurezza alimentare sulla sicurezza dei processi di riciclo e  la
richiesta  di  una  impresa   volta   a   consentire   l'impiego   di
polietilentereftalato  riciclato  nella  produzione  di   contenitori
destinati al contatto con alimenti; 
  Vista la sentenza n. 443/97 con la quale la Corte Costituzionale ha
sancito che i produttori nazionali non possono  essere  sottoposti  a
divieti  ai  quali  i  produttori  degli  altri  Stati   membri   non
soggiacciono; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere  a  modificare  il  citato  decreto
ministeriale 21 marzo 1973 in attesa  dell'adozione  delle  Decisioni
comunitarie in merito ai processi di riciclo delle materie  plastiche
riciclate; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisito il parere del Consiglio  superiore  di  sanita'  espresso
nella seduta del 16 gennaio 2013; 
  Esperita  la  procedura  di  informazione  di  cui  alla  direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE  che  prevede  una
procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 marzo 2013; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 11 aprile 2013; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Nel  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973  e
successive modifiche, l'articolo 13-ter e' sostituito dal seguente: 
 
                             «Art.13-ter 
 
    1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 13 e' consentita  la
produzione   di   bottiglie   e    vaschette    per    alimenti    in
polietilentereftalato a condizione che: 
      a) la materia plastica di recupero sia costituita da  bottiglie
di  polietilentereftalato  originariamente  idoneo  e  destinato   al
contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito  dal  presente
decreto e dalla normativa comunitaria vigente; 
      b) i produttori  di  bottiglie  e  di  vaschette  per  alimenti
impieghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di
riciclo in grado di  garantire  la  conformita'  dell'oggetto  finito
all'articolo 3 del regolamento CE n. 1935/2004; 
      c)  lo  specifico  processo  di   riciclo   che   fornisce   il
polietilentereftalato riciclato  sia  inserito  nel  "Registro  delle
domande  valide  per  l'autorizzazione  del  processo   di   riciclo"
sottoposte all'Autorita' europea per la sicurezza alimentare ai sensi
dell'articolo 13 del regolamento CE n. 282/2008. 
    2. Le bottiglie di cui al comma 1 devono contenere almeno il  50%
di  polietilentereftalato  vergine  e  possono  essere  impiegate   a
contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata  a
temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo. 
    3. Le vaschette per alimenti di cui al  comma  1  possono  essere
impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti  per  conservazione
prolungata  a  temperatura  ambiente  o  inferiore,   con   o   senza
riempimento a  caldo,  ma  non  devono  essere  utilizzate  in  forno
convenzionale o in forno a microonde. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  non  si  applicano
alle bottiglie e vaschette per  alimenti  legalmente  fabbricate  e/o
commercializzate in uno Stato membro dell'Unione Europea o in Turchia
ovvero  legalmente  fabbricate   in   uno   degli   Stati   firmatari
dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte  contraente
dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE). 
    5. I  produttori  di  bottiglie  e  vaschette  per  alimenti  che
impieghino  materia  prima  plastica  riciclata   devono   notificare
all'Autorita'  sanitaria  territorialmente  competente  l'impiego  di
polietilentereftalato riciclato, indicando il numero di  Registro  di
cui al comma 1, lettera c)». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per i  provvedimenti  comunitari  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e
          gli oggetti destinati a venire a contatto  con  i  prodotti
          alimentari  e  che  abroga  le   direttive   80/590/CEE   e
          89/109/CEE, e' stato 
              pubblicato nella GUUE serie L n. 338  del  13  novembre
          2004. 
              Il regolamento CE n. 2023/2006 della Commissione del 22
          dicembre 2006 sulle buone  pratiche  di  fabbricazione  dei
          materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con
          prodotti alimentari e' stato pubblicato nella GUUE serie  L
          n. 384 del 29 dicembre 2006. 
              Il regolamento CE n. 282/2008 della Commissione, del 27
          marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica
          riciclata destinati al contatto  con  gli  alimenti  e  che
          modifica  il  regolamento  (CE)  n.  2023/2006   e'   stato
          pubblicato nella GUUE serie L n. 86 del 28 marzo 2008. 
              Il regolamento UE n. 10/2011 della Commissione  del  14
          gennaio 2011 riguardante  i  materiali  e  gli  oggetti  di
          materia plastica  destinati  a  venire  a  contatto  con  i
          prodotti alimentari e' stato pubblicato nella GUUE serie  L
          n. 12 del 15 gennaio 2011. 
              La legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica  degli  artt.
          242, 243, 247, 250 e 262 del  T.U.  delle  leggi  sanitarie
          approvato con R.D. 27  luglio  1934,  n.  1265:  Disciplina
          igienica della produzione e della  vendita  delle  sostanze
          alimentari e  delle  bevande)  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962. 
              Il testo dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione   della
          direttiva CEE n.  76/893  relativa  ai  materiali  ed  agli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del  decreto
          legislativo 25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti
          destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari),
          e' il seguente : 
              «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro  della  sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 
              2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243. 
              3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni». 
              Il decreto del Ministro della Salute 22 dicembre  2005,
          n. 299 (Regolamento recante aggiornamento del D.M. 21 marzo
          1973, concernente la disciplina igienica degli  imballaggi,
          recipienti, utensili destinati a venire a contatto  con  le
          sostanze alimentari o  con  sostanze  d'uso  personale)  e'
          stato pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.37  del  14
          febbraio 2006. 
              Il decreto del Ministro della Salute 18 maggio 2010, n.
          113  (Regolamento   recante   aggiornamento   del   decreto
          ministeriale  21  marzo  1973,  concernente  la  disciplina
          igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
          venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
          d'uso   personale,   limitatamente   alle   bottiglie    in
          polietilentereftalato riciclato) e' stato pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2010. 
              Il decreto del Ministro della Salute 9 luglio 2012,  n.
          139  (Regolamento  recante  integrazioni  al  decreto   del
          Ministro della sanita' 21 marzo 1973  recante:  "Disciplina
          igienica degli imballaggi recipienti, utensili destinati  a
          venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
          d'uso    personale",    inerenti    le     bottiglie     in
          polietilentereftalato riciclato) e' stato pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2012. 
              Il testo dell'art.17, comma 3, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".