Art. 12 
 
 
                        Modalita' di gestione 
 
  1. Gli Uffici  di  diretta  collaborazione  del  Ministro  e  l'Oiv
costituiscono, ai fini dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  7
agosto  1997,  n.   279,   un   unico   centro   di   responsabilita'
amministrativa, che puo' essere articolato in due o  piu'  centri  di
costo. 
  2. La gestione degli stanziamenti di  bilancio  per  i  trattamenti
economici  individuali  e  le  indennita'  spettanti   al   personale
assegnato agli uffici di diretta collaborazione di  cui  all'articolo
1, comma 3, e  al  personale  dell'Oiv  e  della  relativa  Struttura
tecnica di cui agli articoli 10 e 11, per le spese di  viaggio  e  di
rappresentanza del  Ministro  e  dei  Sottosegretari  di  Stato,  per
l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le
esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane
e strumentali, e' attribuita, ai sensi  dell'articolo  14,  comma  1,
lettera  b),  del  decreto  legislativo  n.  165   del   2001,   alla
responsabilita' del capo di Gabinetto, che puo' delegare  i  relativi
adempimenti  a  un  dirigente  assegnato  all'ufficio  di  Gabinetto,
nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo
4 del decreto legislativo n.  279  del  1997,  dell'Ufficio  generale
delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio per la liquidazione
e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 7 agosto 1997,  n.  279  (Individuazione  delle
          unita' previsionali  di  base  del  bilancio  dello  Stato,
          riordino del sistema di tesoreria unica e  ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato): 
              "Art. 3. Gestione del bilancio. 
              1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di
          approvazione del  bilancio  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  con  proprio
          decreto,  d'intesa  con  le  amministrazioni   interessate,
          provvede a ripartire le  unita'  previsionali  di  base  in
          capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 
              2. I Ministri, entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della  legge  di  bilancio,   assegnano,   in   conformita'
          dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3  febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  le
          risorse  ai  dirigenti  generali  titolari  dei  centri  di
          responsabilita' delle  rispettive  amministrazioni,  previa
          definizione degli obiettivi che  l'amministrazione  intende
          perseguire e indicazione del  livello  dei  servizi,  degli
          interventi  e   dei   programmi   e   progetti   finanziati
          nell'ambito  dello  stato  di  previsione.  Il  decreto  di
          assegnazione delle risorse e'  comunicato  alla  competente
          ragioneria anche ai fini della rilevazione e del  controllo
          dei costi, e alla Corte dei conti. 
              3.  Il   titolare   del   centro   di   responsabilita'
          amministrativa e' il  responsabile  della  gestione  e  dei
          risultati  derivanti  dall'impiego  delle  risorse   umane,
          finanziarie e strumentali assegnate. 
              4. Il dirigente generale esercita  autonomi  poteri  di
          spesa   nell'ambito   delle   risorse   assegnate,   e   di
          acquisizione delle entrate; individua i  limiti  di  valore
          delle spese che i  dirigenti  possono  impegnare  ai  sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
          n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. 
              5. Variazioni compensative possono essere disposte,  su
          proposta del dirigente generale responsabile,  con  decreti
          del Ministro competente, esclusivamente  nell'ambito  della
          medesima  unita'  previsionale  di  base.  I   decreti   di
          variazione   sono   comunicati,    anche    con    evidenze
          informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica per il  tramite  della  competente
          ragioneria,   nonche'   alle    Commissioni    parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.". 
              - Per il testo dell'articolo 14, comma  1,  lettera  b)
          del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note
          alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legislativo n. 279 del 1997: 
              "Art. 4. Gestione unificata delle spese strumentali. 
              1. Al fine del contenimento  dei  costi  e  di  evitare
          duplicazioni di strutture, la gestione di  talune  spese  a
          carattere   strumentale,   comuni   a   piu'   centri    di
          responsabilita'  amministrativa  nell'ambito  dello  stesso
          Ministero, puo' essere  affidata  ad  un  unico  ufficio  o
          struttura di servizio. 
              2. L'individuazione delle spese che sono svolte con  le
          modalita' di  cui  al  comma  1,  nonche'  degli  uffici  o
          strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
          competente,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con   il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica. 
              3.   I   titolari   dei   centri   di   responsabilita'
          amministrativa ai  quali  le  spese  comuni  sono  riferite
          provvedono  a  quanto  necessario  affinche'  l'ufficio  di
          gestione  unificata,  possa   procedere,   anche   in   via
          continuativa, all'esecuzione delle spese e  all'imputazione
          delle  stesse   all'unita'   previsionale   di   rispettiva
          pertinenza.".