Art. 12 Modalita' di gestione 1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e l'Oiv costituiscono, ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita' amministrativa, che puo' essere articolato in due o piu' centri di costo. 2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 1, comma 3, e al personale dell'Oiv e della relativa Struttura tecnica di cui agli articoli 10 e 11, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla responsabilita' del capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997, dell'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato): "Art. 3. Gestione del bilancio. 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.". - Per il testo dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 279 del 1997: "Art. 4. Gestione unificata delle spese strumentali. 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.".