Art. 13 Norme finali e abrogazioni 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Al fine di assicurare il rispetto del principio di invarianza di spesa, in coerenza con le effettive disponibilita' di bilancio a legislazione vigente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' finanziarie previste per gli esperti e i consulenti esterni di cui all'articolo 8, comma 2, a tal fine in sede di prima applicazione possono essere rimodulati gli emolumenti degli incarichi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, e successive modificazioni, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 settembre 2013 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Lorenzin, Ministro della salute > Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze D'Alia, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Cancellieri Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro registro n. 15, foglio n. 12
Note all'art. 13: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n. 208, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.