IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  concernente  la  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande; 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 777, come  modificato  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e  gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.  104
del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso  personale  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  21  dicembre  2010,  n.
258, recante aggiornamento del  citato  decreto  del  Ministro  della
sanita' 21 marzo 1973 limitatamente agli acciai inossidabili; 
  Ritenuto di  dover  procedere  all'aggiornamento  del  decreto  del
Ministro della sanita' 21  marzo  1973  sulla  base  delle  richieste
avanzate dalle aziende interessate; 
  Ritenuto di dover provvedere ad ulteriori modificazioni del decreto
del   Ministro   della   sanita'   21   marzo   1973    relativamente
all'accertamento   dell'idoneita'   degli    oggetti    in    acciaio
inossidabile; 
  Ritenuto di procedere  per  ragioni  di  semplificazione  normativa
all'abrogazione espressa di disposizioni preesistenti  relative  agli
acciai inossidabili; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso  nella
seduta del 19 febbraio 2013; 
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione   dell'Unione   europea
effettuata  in  data  22  febbraio  2013  ai  sensi  della  direttiva
98/34/CE; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  nella  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2013; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 9 agosto 2013; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'articolo 37 del decreto del Ministro della  sanita'  21  marzo
1973 e' sostituito come segue: 
  «Art. 37. - L'idoneita' degli oggetti  in  acciaio  inossidabile  a
venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata: 
  per  quanto  riguarda  la  migrazione  globale,  con  le  modalita'
indicate nella sezione 1 dell'allegato IV; 
  per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel,
ove richiesto, con le modalita' indicate nella sezione 2, punti  3  e
5, dell'allegato IV; 
  per quanto riguarda la  migrazione  specifica  del  manganese,  ove
richiesto, con le modalita'  indicate  nella  sezione  2,  punto  10,
dell'allegato IV. 
  Nel caso di  oggetti  di  uso  ripetuto,  la  determinazione  della
migrazione specifica viene effettuata con tre  «attacchi»  successivi
di uguale durata, sul  liquido  di  cessione  proveniente  dal  terzo
«attacco». 
  Nel caso di oggetti che possono essere impiegati  in  contatto  con
qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneita'  puo'  essere
basata sulle seguenti prove,  in  quanto  ritenute  piu'  severe  tra
quelle previste nella sezione 1 dell'allegato IV: 
  per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente:
soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40
°C; 
  per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o  a
temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido  acetico  al  3  per
cento, a 100  °C  per  30  minuti;  tre  «attacchi»  successivi,  con
determinazione della migrazione globale e della migrazione  specifica
del cromo, del  nichel  e  del  manganese  sul  liquido  di  cessione
proveniente dal terzo «attacco». 
  Per gli oggetti di cui al presente  capo  i  limiti  di  migrazione
specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non piu' di  0,1  ppm;
nichel, non piu' di 0,1 ppm; manganese, non piu' di 0,1 ppm.». 
 
          Avvertenze: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per i  provvedimenti  comunitari  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
          e gli oggetti destinati a venire a contatto con i  prodotti
          alimentari  e  che  abroga  le   direttive   80/590/CEE   e
          89/109/CEE, e' stato pubblicato nella GUUE serie L  n.  338
          del 13 novembre 2004. 
              - La legge 30  aprile  1962,  n.  283  (modifica  degli
          articoli 242, 243, 247, 250 e 262  del  testo  unico  delle
          leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934,
          n. 1265:  Disciplina  igienica  della  produzione  e  della
          vendita delle sostanze  alimentari  e  delle  bevande),  e'
          stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  4
          giugno 1962. 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione   della
          direttiva CEE n.  76/893  relativa  ai  materiali  ed  agli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari),  come  modificato  dall'art.  3  del   decreto
          legislativo 25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti
          destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari),
          e' il seguente: 
              «Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro  della  sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 
              2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243. 
              3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni». 
              - Il decreto del  Ministro  della  salute  21  dicembre
          2010, n. 258 (Regolamento recante aggiornamento del decreto
          ministeriale  21  marzo  1973,  concernente  la  disciplina
          igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a
          venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze
          d'uso personale, limitatamente agli  acciai  inossidabili),
          abrogato dal presente decreto, e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2011. 
              - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) e'
          il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale».