Art. 2 
 
 
Stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e
                        disposizioni relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2014,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, fra  gli  stati  di  previsione  delle
varie amministrazioni statali i fondi  da  ripartire  iscritti  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno  finanziario  2014,  nell'ambito  della  missione  «Fondi   da
ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonche' nell'ambito della
missione «Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia»,  programma
«Protezione sociale per particolari categorie». 
  3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, e'  stabilito,  per  l'anno  2014,  in  59.000
milioni di euro. 
  4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio estero,  sono  fissati,  per
l'anno finanziario 2014, rispettivamente in 5.000 milioni di euro per
le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di
euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi. 
  5. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2014, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  4  del  presente
articolo. 
  6. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, al  trasferimento  tra  i  pertinenti
capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   finanziario   2014    delle    somme
complessivamente iscritte, per  competenza  e  cassa,  nel  programma
«Oneri  per  il  servizio  del  debito  statale»,  nell'ambito  della
missione «Debito pubblico»  del  medesimo  stato  di  previsione,  in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato. 
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel  programma  «Fondi
di  riserva  e  speciali»,  nell'ambito  della  missione  «Fondi   da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente,  in  900  milioni  di
euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro,  550  milioni  di
euro e 10.000 milioni di euro. 
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese  obbligatorie  quelle  descritte
nell'elenco n. 1, annesso allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  9. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono  indicate
nell'elenco n. 2, annesso allo  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  10. Gli importi di compensazione monetaria  riscossi  negli  scambi
fra gli Stati membri dell'Unione  europea  sono  versati  nell'ambito
della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello  stato
di  previsione  dell'entrata.  Corrispondentemente,  la   spesa   per
contributi da corrispondere all'Unione europea  in  applicazione  del
regime delle «risorse proprie», di cui  alla  decisione  2000/597/CE,
Euratom del Consiglio,  del  29  settembre  2000,  e  alla  decisione
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno  2007,  nonche'  per
importi  di  compensazione  monetaria  e'   imputata   al   programma
«Partecipazione italiana alle politiche di bilancio  in  ambito  UE»,
nell'ambito della missione «L'Italia in Europa  e  nel  mondo»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno  finanziario  2014,  sul  conto   di   tesoreria   denominato:
«Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia». 
  11. Gli importi di compensazione monetaria accertati  nei  mesi  di
novembre e dicembre 2013 sono riferiti alla competenza dell'anno 2014
ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di cui al comma 10. 
  12. Le somme iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno  finanziario  2014,  nei
pertinenti programmi relativi ai seguenti  fondi  da  ripartire,  non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel  conto  dei
residui per essere utilizzate  nell'esercizio  successivo:  Fondo  da
ripartire per l'attuazione dei contratti e  Fondo  da  ripartire  per
fronteggiare  le  spese  derivanti  dalle  eventuali  assunzioni   di
personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da
autorizzare  in  deroga  al  divieto  di  assunzione.   Il   Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a  ripartire  tra  i
pertinenti programmi delle amministrazioni  interessate,  con  propri
decreti, le somme conservate  nel  conto  dei  residui  dei  predetti
Fondi. 
  13. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«Rimborsi del debito statale»,  nell'ambito  della  missione  «Debito
pubblico» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2014,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere  destinate   ad
alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
  14. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni,  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  al
programma  «Concorso  dello  Stato  al  finanziamento   della   spesa
sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con  le
autonomie territoriali»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario  2014,  delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  15. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«Promozione e  garanzia  dei  diritti  e  delle  pari  opportunita'»,
nell'ambito della missione  «Diritti  sociali,  politiche  sociali  e
famiglia» dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per  l'anno  finanziario  2014,  delle  somme  affluite
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  contributi   destinati
dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla  Commissione
nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna. 
  16. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi  da
assegnare», nell'ambito della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2014,  ai  competenti  programmi  degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per  lo
stesso anno finanziario, per  l'effettuazione  di  spese  relative  a
competenze spettanti ai componenti i seggi  elettorali,  a  nomine  e
notifiche  dei  presidenti  di  seggio,   a   compensi   per   lavoro
straordinario,  a  compensi  agli  estranei  all'amministrazione,   a
missioni, a premi, a indennita' e  competenze  varie  spettanti  alle
Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di  polizia,  a
rimborsi per facilitazioni di  viaggio  agli  elettori,  a  spese  di
ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di  carta  e
stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale  elettorale,
a  servizio   automobilistico   e   ad   altre   esigenze   derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali. 
  17. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2014,  ai  capitoli  del
titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza e cassa, nell'ambito del programma  «Rimborsi  del  debito
statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
  18.  Nell'elenco  n.  5,  annesso  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  possono  effettuarsi,   per   l'anno   finanziario   2014,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1º dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
«Prevenzione e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali»,   nell'ambito    della    missione    «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio», nonche' nel programma «Concorso
della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito  della
missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza»,  del  medesimo  stato  di
previsione. 
  19. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2014, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'. 
  20. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e cassa, tra lo stanziamento di  bilancio  relativo  al
«Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e  quello  relativo  alle
«Somme da erogare alle  regioni  a  statuto  ordinario  a  titolo  di
compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione
del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle
deliberazioni  annuali  del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39,  comma  1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  21. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,   con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  le  variazioni
compensative di bilancio occorrenti  per  trasferire,  al  pertinente
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, i fondi per il funzionamento  delle
commissioni che gestiscono  il  Fondo  integrativo  speciale  per  la
ricerca (FISR), istituito in attuazione  del  decreto  legislativo  5
giugno 1998, n. 204. 
  22. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte  nell'ambito  dei
programmi «Incentivi alle  imprese  per  interventi  di  sostegno»  e
«Interventi  di  sostegno  tramite   il   sistema   di   fiscalita'»,
nell'ambito della missione «Competitivita' e sviluppo delle  imprese»
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, ai fini dell'utilizzo dei fondi relativi al  rimborso  degli
oneri  di  servizio  pubblico  sostenuti  dalle  imprese   pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma
stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonche' per  agevolazioni
concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative. 
  23. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera  alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2014,  destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  negli  stati
di previsione delle amministrazioni medesime. 
  24. In  relazione  alle  necessita'  derivanti  dall'andamento  dei
mercati finanziari e dalla gestione del debito statale,  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con
propri decreti, variazioni compensative, in termini di  competenza  e
di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215,  2216,  2217,
2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra  gli  stanziamenti  dei  capitoli
2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno finanziario  2014,  iscritti  nel  programma
«Oneri  per  il  servizio  del  debito  statale».  Per  le   medesime
necessita' il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni  compensative,  in
termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti  dei  capitoli
9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2014, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale». 
  25. In relazione alle necessita' gestionali derivanti dalle diverse
variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione  europea
a titolo di  risorse  proprie,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,  variazioni
compensative,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,   tra   gli
stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2014,
iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel  mondo»
nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio  in
ambito UE». 
  26. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  le  variazioni   compensative   di
bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati  di  previsione
dei  Ministeri  interessati,  occorrenti   per   l'attuazione   delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68,  in
materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario. 
  27. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, per  l'anno  finanziario  2014,  alla
riassegnazione  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella  misura
stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito  della
voce  «Entrate  derivanti   dal   controllo   e   repressione   delle
irregolarita'  e  degli   illeciti»   dello   stato   di   previsione
dell'entrata, dalla societa' Equitalia  Giustizia  Spa  a  titolo  di
utili  relativi  alla  gestione  finanziaria   del   fondo   di   cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  28. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,  per   l'anno   finanziario   2014,
variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in  termini  di
residui,  competenza  e  cassa,  tra  gli  stanziamenti  di  bilancio
relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle  finanze  prevista  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  5  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3 settembre 2012. 
  29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al
pagamento dei premi e delle  vincite  dei  giochi  pronostici,  delle
scommesse  e  delle  lotterie,  in  corrispondenza  con   l'effettivo
andamento delle relative riscossioni. 
  30. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma
«Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche
di    bilancio»,    nell'ambito     della     missione     «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio» dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2014,
delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  provenienti
dalla  chiusura  della  gestione  commissariale  del  Fondo  gestione
istituti contrattuali  lavoratori  portuali  in  liquidazione  coatta
amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari
e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della  citta'  di
Palermo» in liquidazione coatta amministrativa. 
 
          Note all'art. 2: 
              Comma 4. 
              - Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo  6  del
          decreto-legge  30  settembre  2003,   n.269   (Disposizioni
          urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la  correzione
          dell'andamento  dei  conti  pubblici)  ,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: 
              "9.  La  SACE  S.p.A.  svolge  le   funzioni   di   cui
          all'articolo2, commi 1 e 2, deldecreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 143, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          come definite dal CIPE ai sensi  dell'articolo2,  comma  3,
          deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e  successive
          modificazioni   e   integrazioni,   e   dalla    disciplina
          dell'Unione Europea in materia di assicurazione e  garanzia
          dei rischi non di mercato. Gli impegni assunti  dalla  SACE
          S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
          al presente comma sono garantiti  dallo  Stato  nei  limiti
          indicati dalla legge di  approvazione  del  bilancio  dello
          Stato distintamente per le garanzie di durata  inferiore  e
          superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze puo', con uno o piu' decreti  di  natura  non
          regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel rispetto della disciplina  dell'Unione  Europea  e  dei
          limiti fissati dalla legge  di  approvazione  del  bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura, caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi  o
          paesi  di  destinazione  non  beneficiano  della   garanzia
          statale. La garanzia dello Stato resta in ogni  caso  ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in vigore dei  decreti  di  cui  sopra  in  relazione  alle
          operazioni ivi contemplate." 
              Comma 5. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  11-quinquies  del
          decreto-legge 14 marzo 2005, n.  35  (Disposizioni  urgenti
          nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo  economico,
          sociale e  territoriale),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: 
              "Art. 11-quinquies.Sostegno  all'internazionalizzazione
          dell'economia italiana 
              1. All'articolo  6,  comma  18,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 24 novembre 2003, n.  326,  le  parole  da:  «ad
          eccezione di una quota» fino  al  termine  del  comma  sono
          soppresse. 
              2. L'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,   per   la   parte   relativa   alla
          internazionalizzazione    dell'economia    italiana,     si
          interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma  restando  ogni
          altra disposizione prevista daldecreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge  24
          novembre  2003,  n.  326,   e'   autorizzata   altresi'   a
          rilasciare, nel rispetto della  disciplina  comunitaria  in
          materia, garanzie e coperture assicurative per  il  rischio
          di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti
          obbligazionari,  titoli  di  debito  ed   altri   strumenti
          finanziari,  ivi  inclusi  quelli  emessi  nell'ambito   di
          operazioni di cartolarizzazione, connessi  al  processo  di
          internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei
          requisiti di cui al  comma  3,  operanti  anche  attraverso
          societa' di diritto estero  a  loro  collegate  o  da  loro
          controllate. 
              3. L'attivita' di  sostegno  all'internazionalizzazione
          di cui al comma 2 e' svolta  annualmente  a  condizioni  di
          mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno  il
          50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la
          definizione comunitaria e,  per  la  parte  rimanente,  nei
          confronti di imprese con fatturato annuo  non  superiore  a
          250 milioni di euro. 
              4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
          2  beneficiano  della  garanzia  dello  Stato  nei   limiti
          specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
          dello Stato come quota parte dei limiti  ordinari  indicati
          distintamente per le garanzie e le  coperture  assicurative
          di durata inferiore e superiore  ai  ventiquattro  mesi  ai
          sensi  dell'articolo  6,  comma  9,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dallalegge 24 novembre 2003, n. 326.  Per  l'anno  2005  il
          limite specifico di cui al presente  comma  e'  fissato  in
          misura pari al 20 per cento dei limiti di cui  all'articolo
          2, comma 4, della legge  30  dicembre  2004,  n.  312,  che
          restano invariati. 
              5. SACE S.p.a.  fornisce  informazioni  dettagliate  in
          merito all'operativita' di cui  al  presente  articolo  nel
          proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente,
          in riferimento all'attivita' di  cui  al  comma  2  e  alla
          garanzia  dello  Stato  di  cui  al  comma  4,  le  risorse
          impegnate, i costi sostenuti, la redditivita' e i risultati
          conseguiti." 
              Comma 7. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 26, 27, 28
          e 29 della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica): 
              "Art. 26Fondo di riserva per le spese obbligatorie 
              1. Nello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le  spese  obbligatorie»
          la cui dotazione e'  determinata,  con  apposito  articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  registrare  alla  Corte   dei   conti,   sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia  di  cassa  dei  competenti
          capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti
          di spesa aventi carattere obbligatorio. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle  finanze  e'  allegato  l'elenco  dei
          capitoli di cui al comma  2,  da  approvare,  con  apposito
          articolo, con la legge del bilancio." 
              "Art. 27Fondi speciali per la reiscrizione in  bilancio
          di residui passivi perenti delle spese correnti e in  conto
          capitale. 
              1. Nello stato di previsione della spesa del  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono istituiti,  nella  parte
          corrente e nella parte in conto capitale,  rispettivamente,
          un  «fondo  speciale  per  la  riassegnazione  dei  residui
          passivi della  spesa  di  parte  corrente  eliminati  negli
          esercizi precedenti per  perenzione  amministrativa»  e  un
          «fondo speciale per la riassegnazione dei  residui  passivi
          della spesa in  conto  capitale  eliminati  negli  esercizi
          precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni
          sono determinate, con apposito articolo,  dalla  legge  del
          bilancio. 
              2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al  comma
          1 e  la  loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di
          bilancio  hanno  luogo  mediante   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che
          quelle di cassa dei capitoli interessati." 
              "Art. 28Fondo di riserva per le spese impreviste 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un «fondo di riserva per le spese impreviste» per
          provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni  di
          bilancio, che non riguardino le spese di  cui  all'articolo
          26e che, comunque,  non  impegnino  i  bilanci  futuri  con
          carattere di continuita'. 
              2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al  comma
          1 e  la  loro  corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di
          bilancio  hanno  luogo  mediante   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  sia
          quelle di cassa dei capitoli interessati. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  allegato  un  elenco  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio, delle spese per le quali si  puo'  esercitare  la
          facolta' di cui al comma 2. 
              4. Alla legge di approvazione del  rendiconto  generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  al
          comma 2, con le indicazioni dei motivi per i  quali  si  e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo." 
              "Art. 29Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa 
              1.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  «fondo  di
          riserva per l'integrazione delle autorizzazioni  di  cassa»
          il  cui  stanziamento  e'  annualmente   determinato,   con
          apposito articolo, dalla legge del bilancio. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta   del   Ministro   interessato,   da
          comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal  fondo
          di  cui  al  comma  1  ed   iscritte   in   aumento   delle
          autorizzazioni di cassa dei capitoli iscritti  negli  stati
          di  previsione  delle  amministrazioni  statali  le   somme
          necessarie  a  provvedere  ad  eventuali  deficienze  delle
          dotazioni dei capitoli medesimi, ritenute  compatibili  con
          gli obiettivi di finanza pubblica. I decreti di  variazione
          di cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento." 
              Comma 10. 
              - La decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio,  del
          29 settembre 2000 relativa al sistema delle risorse proprie
          delle Comunita' europee e' pubblicata nella GU  L  253  del
          7.10.2000, pagg. 42-46. 
              La decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del  7
          giugno 2007 relativa al sistema delle risorse proprie delle
          Comunita'  europee  e'  pubblicata  nella  GU  L  163   del
          23.6.2007, pagg. 17-21.". 
              Comma 14. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 12  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e  successive
          modificazioni  (Riordino  della   disciplina   in   materia
          sanitaria, a norma dell'articolo  1  della  L.  23  ottobre
          1992, n. 421): 
              "3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della  quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento al triennio successivo entro il 15  ottobre  di
          ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno  di
          legge finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE,  su
          proposta del Ministro della sanita', sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome; la quota capitaria di  finanziamento  da
          assicurare alle regioni viene determinata sulla base di  un
          sistema  di  coefficienti  parametrici,  in  relazione   ai
          livelli uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto  il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi: 
              a) popolazione residente; 
              b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
          compensare, in sede di riparto, sulla base di  contabilita'
          analitiche per singolo caso fornite dalle unita'  sanitarie
          locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni  e
          le province autonome; 
              c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
          immobiliari, degli impianti tecnologici e  delle  dotazioni
          strumentali.". 
              Comma 18. 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 9 della
          legge  1°  dicembre  1986,  n.  831  (Disposizioni  per  la
          realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
          l'adeguamento alle esigenze operative delle  infrastrutture
          del Corpo della guardia di finanza): 
              "4. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          finanze, rubrica 6, Corpo  della  guardia  di  finanza,  e'
          istituito un capitolo  con  un  fondo  a  disposizione  per
          sopperire alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli  dello
          stato di previsione medesimo indicati in  apposita  tabella
          da approvarsi con legge di bilancio." 
              Comma 19. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 937 del
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
              (Codice dell'ordinamento militare): 
              "Art. 937Ufficiali ausiliari. 
              1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata  e
          del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo 
              i sessi reclutati in qualita' di: 
              a) ufficiali di complemento in ferma o in  servizio  di
          1^ nomina; 
              b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; 
              c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; 
              d) ufficiali delle forze di completamento.". 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  803  del  citato
          decreto legislativo n. 66 del 2010: 
              "Art. 803Organici stabiliti con legge di bilancio 
              In vigore dal 9 ottobre 2010 
              1.  E'  determinato  annualmente  con   la   legge   di
          approvazione del bilancio di previsione dello Stato: 
              a)  il  numero  massimo  delle  singole  categorie   di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; 
              b) la  consistenza  organica  degli  allievi  ufficiali
          dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri." 
              Comma 20. 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 39  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446  (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
              "Art. 39.Ripartizione del Fondo sanitario nazionale 
              1. Il CIPE su  proposta  del  Ministro  della  sanita',
          d'intesa  con   la   Conferenza   Stato-Regioni,   delibera
          annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a
          titolo  di  acconto,  delle  quote  del   Fondo   sanitario
          nazionale di  parte  corrente,  tenuto  conto  dell'importo
          complessivo   presunto   del    gettito    dell'addizionale
          all'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche   di
          cuiall'articolo 50e della quota  del  gettito  dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive,  di  cuiall'articolo
          38, comma 1, stimati per ciascuna regione. Il CIPE  con  le
          predette modalita'  provvede  entro  il  mese  di  febbraio
          dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in  favore
          delle regioni delle quote del  Fondo  sanitario  nazionale,
          parte  corrente,  ad  esse  effettivamente  spettanti.   Il
          Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione
          economica,  e'  autorizzato  a  procedere  alle  risultanti
          compensazioni a valere  sulle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.". 
              Comma 21. 
              - Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204  recante
          "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e  la
          valutazione della politica nazionale relativa alla  ricerca
          scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11,  comma
          1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato
          nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151. 
              Comma 23. 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'INAIL, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali): 
              "7. Per le finalita' di cui al presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000.". 
              Comma 26. 
              - Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n.  68  recante
          "Disposizioni in materia  di  autonomia  di  entrata  delle
          regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'  di
          determinazione dei costi  e  dei  fabbisogni  standard  nel
          settore sanitario" e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio
          2011, n. 109. 
              Comma 27. 
              - Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 61 del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              "23. Le somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui allalegge 31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche di cui aldecreto legislativo 8 giugno
          2001, n. 231, affluiscono ad un unico  fondo.  Allo  stesso
          fondo affluiscono altresi' i proventi  derivanti  dai  beni
          confiscati    nell'ambito    di    procedimenti     penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui allalegge 31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  nonche'  allalegge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche   di   cui   aldecreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1,  comma
          367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma.".