Art. 6 
 
 
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e  disposizioni
                              relative 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli  affari  esteri,  per  l'anno  finanziario  2014,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6). 
  2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa,  il  bilancio
dell'Istituto agronomico  per  l'Oltremare,  per  l'anno  finanziario
2014, annesso allo stato di previsione  del  Ministero  degli  affari
esteri (Appendice n. 1). 
  3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio  dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri  in  applicazione  della
direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  delle  somme  stesse  ai   pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 2014, per essere utilizzate per gli  scopi  di
cui alla direttiva stessa. 
  4. In  relazione  alle  somme  affluite  all'entrata  del  bilancio
dell'Istituto  agronomico  per  l'Oltremare,  per   anticipazioni   e
rimborsi  di  spese  per  conto  di  terzi   nonche'   di   organismi
internazionali o della Direzione generale per  la  cooperazione  allo
sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto  bilancio
per l'anno finanziario 2014. 
  5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato  ad  effettuare,
previe  intese  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita'
esistenti nei conti  correnti  valuta  Tesoro  costituiti  presso  le
rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici  consolari,   ai   sensi
dell'articolo 5 della legge 6 febbraio  1985,  n.  15,  e  successive
modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme  o
disposizioni locali. Il relativo controvalore in  euro  e'  acquisito
all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente  iscritto,
con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sulla  base
delle indicazioni del Ministero degli affari esteri,  nei  pertinenti
programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno
finanziario 2014, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze
di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e  consolari,
degli istituti di cultura e  delle  scuole  italiane  all'estero.  Il
Ministero degli affari esteri e' altresi' autorizzato ad  effettuare,
con le medesime modalita', operazioni  in  valuta  estera  pari  alle
disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro  in  valute
inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni
di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro  del  Ministero
dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione
generale del Ministero degli affari esteri. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, su proposta del Ministro degli affari  esteri,  variazioni
compensative in termini di competenza  e  di  cassa  tra  i  capitoli
iscritti nel  programma  «Cooperazione  allo  sviluppo»,  nell'ambito
della missione «L'Italia in  Europa  e  nel  mondo»  dello  stato  di
previsione del Ministero  degli  affari  esteri,  relativamente  agli
stanziamenti per l'aiuto pubblico  allo  sviluppo  determinati  nella
Tabella allegata alla legge di stabilita', di  cui  all'articolo  11,
comma 3, lettera d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 6: 
              - La direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25  luglio
          1977 relativa alla  formazione  scolastica  dei  figli  dei
          lavoratori  migranti  e'  pubblicata  nellaGU  L  199   del
          6.8.1977, pagg. 32-33. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5  della  legge  6
          febbraio  1985,   n.   15,   e   successive   modificazioni
          (Disciplina  delle  spese  da  effettuarsi  all'estero  dal
          Ministero degli affari esteri): 
              "Art. 5. Presso sedi all'estero,  da  individuarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
          Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti  valuta
          Tesoro. 
              A detti conti  affluiscono  le  entrate  consolari,  le
          eccedenze sui finanziamenti di cui all'articolo 2, nonche',
          su indicazione del  Ministero  del  tesoro,  altre  entrate
          dello Stato realizzate all'estero. 
              Per la gestione di detti  fondi  vengono  aperti  conti
          correnti presso locali istituti bancari di fiducia. 
              Le ricevute dei versamenti  ai  conti  correnti  valuta
          Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
          della riscossione che hanno  effettuato  detti  versamenti,
          quietanze  liberatorie  da  allegarsi  a  discarico   delle
          rispettive contabilita'. 
              I conti correnti valuta Tesoro sono  gestiti  sotto  la
          vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in  copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria centrale. 
              A seguito di motivata richiesta  formulata  dalle  sedi
          all'estero   ed   in   attesa    dell'accreditamento    dei
          finanziamenti  ministeriali  di  cui  all'articolo  2,   la
          competente direzione generale del  Ministero  degli  affari
          esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
          Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
          finanze e  all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
          Ministero   degli   affari   esteri,   le    rappresentanze
          diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare  somme  dai
          rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
          esigenze delle sedi stesse. 
              Ad operazione effettuata viene disposto  il  versamento
          all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
          seguendo  le  procedure  previste  dall'articolo  6   della
          presente  legge  e  daiD.M.  6  agosto   2003del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficialen. 197 del 26 agosto  2003,  di  attuazione  degli
          articoli 3, 6 e 7 del  regolamento  di  cui  aldecreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  2001,  n.  482.
          Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione,  a  cura
          della competente direzione  generale  del  Ministero  degli
          affari esteri, al Dipartimento  del  tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e  all'Ufficio  centrale  del
          bilancio presso il Ministero degli affari esteri. 
              La Direzione generale del tesoro  -  portafoglio  dello
          Stato,  compatibilmente  con  le   disposizioni   valutarie
          locali,  autorizza  il  trasferimento   in   Italia   delle
          disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
          valuta  Tesoro  per  il  successivo  versamento  del   loro
          controvalore in lire all'entrata dello Stato.". 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  11
          della citata legge n. 196 del 2009: 
              "3. La  legge  di  stabilita'  contiene  esclusivamente
          norme tese a realizzare effetti finanziari  con  decorrenza
          nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
              a)  il  livello  massimo   del   ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
              b) le variazioni delle  aliquote,  delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dallalegge 5  maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
              c)   gli   importi   dei   fondi   speciali    previsti
          dall'articolo 18e le corrispondenti tabelle; 
              d) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
              e) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
              f) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
              g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei contratti del pubblico impiego, ai sensi  dell'articolo
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              h) altre regolazioni  meramente  quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
              i) norme che comportano aumenti di entrata o  riduzioni
          di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera m); 
              l)  norme  recanti  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
              m)  le  norme  eventualmente  necessarie  a   garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degliarticoli 8,  comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come
          modificato  dall'articolo  51,  comma  3,  della   presente
          legge.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 9 dell'articolo
          15 della legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  e  successive
          modificazioni   (Nuova   disciplina   della    cooperazione
          dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo): 
              "9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
          possono  essere  impegnate  nell'esercizio  successivo.  Il
          Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli  affari
          esteri, puo' apportare variazioni compensative tra capitoli
          di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti  nella
          rubrica dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli
          affari esteri di cui all'articolo 14, comma  1,  letteraa),
          cui affluiscono i mezzi finanziari gia' destinati al  Fondo
          speciale per la cooperazione allo sviluppo".