Art. 10 
 
 
Partiti ammessi  alla  contribuzione  volontaria  agevolata,  nonche'
                limiti alla contribuzione volontaria 
 
  1. A decorrere dall'anno 2014,  i  partiti  politici  iscritti  nel
registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta: 
    a) al finanziamento privato in regime fiscale  agevolato  di  cui
all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione
elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche
ove integrato con il nome di  un  candidato,  alle  elezioni  per  il
rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei  deputati,  dei
membri del Parlamento europeo  spettanti  all'Italia  o  in  uno  dei
consigli regionali o delle province autonome di Trento e di  Bolzano,
ovvero abbiano presentato  nella  medesima  consultazione  elettorale
candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo
della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo  del
Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province
autonome, o in almeno una circoscrizione per  l'elezione  dei  membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
    b) alla ripartizione annuale delle risorse  di  cui  all'articolo
12, qualora abbiano conseguito nell'ultima  consultazione  elettorale
almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per
il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei  deputati  o
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 
  2. Possono altresi' essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui
gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche  i  partiti  politici
iscritti nel registro di cui all'articolo 4: 
    a) cui  dichiari  di  fare  riferimento  un  gruppo  parlamentare
regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo  le  norme  dei
rispettivi regolamenti; 
    b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista
e partecipato in  forma  aggregata  ad  una  competizione  elettorale
mediante la  presentazione  di  una  lista  comune  di  candidati  in
occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della  Camera  dei
deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in
uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento  e  di
Bolzano riportando almeno un candidato eletto, sempreche'  si  tratti
di partiti politici  che  risultino  iscritti  nel  registro  di  cui
all'articolo  4  antecedentemente  alla   data   del   deposito   del
contrassegno. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi  1  e  2,  i  partiti  politici
presentano apposita richiesta alla Commissione entro  il  31  gennaio
dell'anno per il quale  richiedono  l'accesso  ai  benefici.  In  via
transitoria, per l'anno  2014  il  predetto  termine  e'  fissato  al
ventesimo giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. La Commissione esamina  la
richiesta e la respinge  o  la  accoglie,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora  i  partiti  politici
risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in
una  delle  situazioni  di  cui  al  comma  2  e   ottemperino   alle
disposizioni previste dal presente decreto, la  Commissione  provvede
alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro  di
cui all'articolo 4. 
  4.  La  richiesta  deve  essere  corredata  di  una   dichiarazione
attestante  la  sussistenza  dei  requisiti  ed  e'  presentata   dal
rappresentante legale o dal tesoriere del partito. 
  5.  Alle  dichiarazioni  previste  dal  comma  4  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 76  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
  6. La Commissione disciplina e  rende  note  le  modalita'  per  la
presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione
della  documentazione  relativa  alla   sussistenza   dei   requisiti
prescritti. 
  7. Ciascuna persona fisica non puo' effettuare erogazioni  liberali
in denaro o comunque corrispondere  contributi  in  beni  o  servizi,
sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo  erogati,  fatta  eccezione
per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito  politico
per un valore complessivamente superiore a  euro  300.000  annui  ne'
comunque oltre il limite del 5 per cento  dell'importo  dei  proventi
iscritti nel  conto  economico  del  partito,  quale  risultante  dal
rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello
dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016  il
limite complessivo delle erogazioni  e  dei  contributi  che  possono
essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito e'  pari,
rispettivamente, al 15, al 10 e  al  5  per  cento  dell'importo  dei
proventi iscritti nel conto economico del partito,  quale  risultante
dal rendiconto di esercizio riferito al  penultimo  anno  antecedente
quello dell'erogazione. Ciascun partito e' tenuto  a  pubblicare  nel
proprio sito internet il valore del limite di cui al  presente  comma
in relazione a ciascun anno. 
  8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono  effettuare
erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi  in
beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in
favore dei partiti politici per un valore complessivamente  superiore
in ciascun anno a  euro  200.000.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
previo  parere  delle  competenti  Commissioni   parlamentari,   sono
definiti criteri e modalita' ai fini dell'applicazione del divieto di
cui  al  presente  comma  ai  gruppi  di  societa'  e  alle  societa'
controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del  codice  civile.
Il divieto di cui al presente comma non si applica in  ogni  caso  in
relazione  ai  trasferimenti  di  denaro  o  di  natura  patrimoniale
effettuati tra partiti politici. 
  9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai  pagamenti
effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a  fideiussioni  e
ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse  in  favore
dei partiti politici. In luogo di quanto disposto  dal  comma  12,  i
soggetti che in una annualita' abbiano  erogato,  in  adempimento  di
obbligazioni contrattuali connesse alle  predette  garanzie,  importi
eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non  possono  corrispondere,
negli esercizi successivi a quello della predetta  erogazione,  alcun
contributo in denaro, beni o servizi in favore del  medesimo  partito
politico fino a concorrenza  di  quanto  versato  in  eccedenza,  ne'
concedere, nel medesimo periodo e  a  favore  del  medesimo  partito,
alcuna ulteriore garanzia reale o  personale.  Nei  casi  di  cui  al
periodo precedente,  le  risorse  eventualmente  spettanti  ai  sensi
dell'articolo 12  al  partito  che  abbia  beneficiato  di  pagamenti
eccedenti per ciascuna annualita' i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono
ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi. 
  10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si  applicano  con  riferimento
alle erogazioni effettuate successivamente alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. I predetti divieti non si  applicano  in
ogni caso in relazione alle fideiussioni  o  ad  altre  tipologie  di
garanzia reale o personale concesse, prima della data di  entrata  in
vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino  alla
scadenza e nei limiti degli  obblighi  contrattuali  risultanti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente  articolo,
il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo  anno,  facendo
riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto  il
cui simbolo e'  stata  eletta  la  maggioranza  dei  senatori  e  dei
deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare
riferimento al partito politico.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal
periodo precedente, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri sono definiti criteri e modalita' ai fini  dell'applicazione
del  divieto  di  cui  al  comma  7  ai  partiti  politici  di  nuova
costituzione. 
  12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7  della  legge  2
maggio  1974,  n.  195,  e  successive  modificazioni,   a   chiunque
corrisponda o  riceva  erogazioni  o  contributi  in  violazione  dei
divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente  articolo  la  Commissione
applica la sanzione amministrativa pari al  doppio  delle  erogazioni
corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite  di
cui ai medesimi commi. Il partito  che  non  ottemperi  al  pagamento
della  predetta  sanzione  non  puo'  accedere  ai  benefici  di  cui
all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla
data di irrogazione della sanzione.