Art. 10 Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonche' limiti alla contribuzione volontaria 1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta: a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 2. Possono altresi' essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4: a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti; b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano riportando almeno un candidato eletto, sempreche' si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 antecedentemente alla data del deposito del contrassegno. 3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, i partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno per il quale richiedono l'accesso ai benefici. In via transitoria, per l'anno 2014 il predetto termine e' fissato al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4. 4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed e' presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito. 5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. La Commissione disciplina e rende note le modalita' per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti. 7. Ciascuna persona fisica non puo' effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 300.000 annui ne' comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito e' pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito e' tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno. 8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 200.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalita' ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di societa' e alle societa' controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti politici. 9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualita' abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, ne' concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualita' i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi. 10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo e' stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalita' ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione. 12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non puo' accedere ai benefici di cui all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.