Art. 11 
 
 
Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di  partiti
                              politici 
 
  1. A decorrere dall'anno 2014, le  erogazioni  liberali  in  denaro
effettuate dalle persone  fisiche  in  favore  dei  partiti  politici
iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo  4  del
presente decreto  sono  ammesse  a  detrazione  per  oneri,  ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, alle condizioni stabilite  dal  comma  2  del  presente
articolo. 
  2. Dall'imposta lorda  sul  reddito  si  detrae  un  importo  delle
erogazioni liberali di cui al comma 1, pari: 
    a) al 37 per cento, per importi compresi tra  30  e  20.000  euro
annui; 
    b) al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro
annui. 
  3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda  sul  reddito  e'
altresi' detraibile un importo pari  al  75  per  cento  delle  spese
sostenute dalle persone fisiche per  la  partecipazione  a  scuole  o
corsi di formazione politica promossi e organizzati  dai  partiti  di
cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma e'  consentita
nel limite dell'importo di  euro  750  per  ciascuna  annualita'  per
persona. 
  4. La detrazione di cui al comma 3 e' riconosciuta a condizione che
le scuole o i corsi di formazione politica siano stati  appositamente
previsti in un  piano  per  la  formazione  politica  presentato  dai
partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta
di cui all'articolo 10, comma 3. In via transitoria, per l'anno  2014
il predetto termine e' fissato al ventesimo  giorno  successivo  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Nel piano sono descritte in termini generali le attivita' di
formazione previste per l'anno in corso,  con  indicazione  dei  temi
principali, dei destinatari e delle modalita' di  svolgimento,  anche
con riferimento  all'articolazione  delle  attivita'  sul  territorio
nazionale, nonche' i costi preventivati. 
  5. La Commissione  esamina  il  piano  entro  quindici  giorni  dal
termine previsto dal comma 4 e, qualora non  vi  riscontri  attivita'
manifestamente  estranee  alle  finalita'  di  formazione   politica,
comunica il  proprio  nulla  osta  al  partito  interessato  entro  i
quindici giorni successivi.  Il  partito  e'  tenuto  a  informare  i
partecipanti  alle  scuole  o  corsi  di  formazione  politica  della
comunicazione di cui al precedente periodo. 
  6. A decorrere dall'anno 2014, ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle societa', disciplinata dal testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino
a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo  pari  al
26  per  cento  dell'onere  per  le  erogazioni  liberali  in  denaro
effettuate in favore dei partiti politici  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo per importi compresi tra 50 euro  e  100.000  euro,
limitatamente alle societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma
1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti  nei
quali vi sia  una  partecipazione  pubblica  o  i  cui  titoli  siano
negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri,  nonche'  dalle
societa' ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali
soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla  stessa
societa' o ente che controlla i soggetti medesimi. 
  7. Le detrazioni di cui al  presente  articolo  sono  consentite  a
condizione che il versamento delle  erogazioni  liberali  di  cui  ai
commi 1 e 6 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite
banca  o  ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita'  idonee  a  garantire  la
tracciabilita' dell'operazione e  l'esatta  identificazione  del  suo
autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo  svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite  con  regolamento
da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  8. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali
o delle quote associative in  favore  dei  partiti  o  dei  movimenti
politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito,  non
possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transatto. 
  9. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno
2015 e in 15,65 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono
disponibili per effetto delle disposizioni recate  dall'articolo  14,
commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto. 
  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio  delle
minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in  merito  al
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Nel  caso  in   cui   si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto
alle previsioni, fatta salva  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui
all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.  196  del
2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio
decreto, alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria  delle  minori  entrate  risultanti   dall'attivita'   di
monitoraggio, dell'importo delle  risorse  disponibili  iscritte  nel
fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante
corrispondente  rideterminazione  della  quota  del  due  per   mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a  favore
dei partiti politici ai sensi  del  medesimo  comma  4.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli   scostamenti   e
all'adozione delle misure di cui  al  secondo  periodo  del  presente
comma. 
  11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10  risulti  un  onere
inferiore  a  quello  indicato  al  comma  9,  le  risorse   di   cui
all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente
alla  differenza  tra  l'onere  indicato  al   comma   9   e   quello
effettivamente  sostenuto  per  le  finalita'  di  cui  al   presente
articolo, come accertato con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze.