Art. 17 Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato 1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16 del presente decreto, e' destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.