Art. 17 
 
 
Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento  dei
                           titoli di Stato 
 
  1. La quota parte delle risorse  che  si  rendono  disponibili  per
effetto delle disposizioni recate  dai  commi  1,  lettera  b),  e  2
dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di  cui
agli articoli 12, comma 4, e 16 del presente decreto, e' destinata al
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44,
comma  1,  del  testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di  bilancio  occorrenti
all'attuazione del presente decreto.