Art. 3 
 
 
                        Controlli successivi 
 
  1.  I  contatori  dell'acqua  e  i  contatori  di  calore,  qualora
utilizzati per le funzioni  di  misura  legali,  sono  sottoposti  ai
seguenti controlli successivi: 
  a) verificazione periodica; 
  b) controlli metrologici casuali. 
  2. In sede di controlli successivi ai contatori  dell'acqua  ed  ai
contatori di calore non possono  essere  aggiunti  ulteriori  sigilli
rispetto a quelli gia' previsti negli attestati di esame CE del  tipo
o di progetto rilasciati dagli organismi notificati. 
  3. Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale  le
procedure tecniche da seguire nei controlli successivi  e  di  meglio
specificare le prescrizioni al riguardo gia' contenute  nel  presente
regolamento possono  essere  definite  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico  apposite  direttive  per  l'effettuazione   dei   suddetti
controlli successivi sui contatori  dell'acqua  e  sui  contatori  di
calore.