Art. 7 
 
 
              Soggetti incaricati dei controlli casuali 
 
  1. I controlli casuali dei contatori dell'acqua e dei contatori  di
calore sono effettuati dalle Camere di commercio. 
  2. Restano ferme le competenze degli organi di polizia  giudiziaria
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia  di  pesi  e
misure.