Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo
10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati  in  euro  1.150  per
l'anno 2013 e in euro 1.155 a decorrere dall'anno 2014,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.