(Tabelle)
 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI  76  E  90  DELLA  LEGGE  11
                         LUGLIO 1980, N. 312 
 
 
                                                        TABELLA A-bis 
 
  INTEGRAZIONI ALLA TABELLA A  ALLEGATA  AL  DECRETO  DEL  PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146. 
 
                 AREA FUNZIONALE TECNICO-SCIENTIFICA 
 
 
a) Prestazioni di lavoro nei laboratori di didattica e di ricerca  in
cui vengono maneggiate, in via  diretta  e  continua,  anche  se  non
contemporaneamente, le sostanze di cui alla tabella B del decreto del
Presidente della Repubblica n. 146/75, integrata dalla tabella B-bis. 
 
  Indicazione del gruppo: IV. 
b) Prestazioni di lavoro nei laboratori di didattica e di ricerca nei
quali si svolgono le lavorazioni  indicate  nei  gruppi  II.1;  II.2;
III.1 della tabella  A  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 146/75, nonche' agli  altri  rischi  contemplati  nella
medesima tabella A. 
  Indicazione del gruppo: II, III, IV, V in relazione alle  attivita'
lavorative. 
 
                        AREA SOCIO-SANITARIA 
 
c)  Prestazioni  di  lavoro  nei  laboratori  di  ricerca  didattica,
assistenziale e nelle  strutture  di  ricovero  e  cura,  dirette  al
paziente affetto da malattie trasmissibili a maggior rischio: 
  1) malattie infettive;  2)  malattie  tropicali;  3)  tisiologia  e
pneumologia. 
  Indicazione del gruppo: IV. 
d) Prestazioni di lavoro svolte: 1) nei centri di emodialisi; 2)  nei
centri trasfusionali; 3) nei centri ematologici. 
  Indicazione del gruppo: IV. 
e) Prestazioni di lavoro nei laboratori e strutture dove si  svolgono
attivita' scientifiche, didattiche  ed  assistenziali  comportanti  i
rischi indicati nel gruppi II.1.2 e III.1. 
  Indicazione del gruppo: II e III. 
f) Prestazioni di lavoro di assistenza  sanitaria  svolte  in  camera
iperbarica: gruppo V. 
  Indicazione del gruppo: V. 
 
 
                                                        TABELLA B-bis 
 
  INTEGRAZIONI  ALLA  TABELLA  B  RIGUARDANTE  I   PRODOTTI   TOSSICI
COMPORTANTI RISCHIO ALLA  SALUTE  E  ALLA  INCOLUMITA'  FISICA  DEGLI
ADDETTI, ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO
1975, N. 146. 
  Gruppo I 
  Sostanze con DL50 orale ratto ç 25 mg/kg; 
  Sostanze con DL50 per via cutanea ratto o coniglio ç 50 mg/kg; 
  Sostanze con CL50 per inalazione ratto ç 0,5 mg/litro/ 4 ore; 
  Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo o per le  quali
esistano elementi sufficienti per ritenerle tali di cui si  conoscano
gli  effetti  mutageni  sull'uomo  o  per  te  quali  esistano  prove
sufficienti per ritenere verosimile che possano provocare lo sviluppo
di alterazioni genetiche ereditarie; 
  Sostanze di cui si conoscano gli effetti teratogeni sull'uomo o che
esistano prove sufficienti per stabilire  un  nesso  causale  con  la
comparsa di malformazioni non ereditarie nella discendenza; 
  Sostanze per le quali esistano valide indicazioni per ritenere  che
danni irreversibili, diversi da  quelli  sopra  indicati,  potrebbero
essere causati da una unica esposizione ai limiti sopra indicati. 
  Gruppo II 
  Sostanze con DL50 orale ratto 25 < DL50 ç 200 mg/kg; 
  Sostanze con DL50 per via cutanea ratto o coniglio 50 < DL50 ç  400
mg/kg; 
  Sostanze con CL50 per inalazione ratto 0,5 < CL50  ç  2  mg/litro/4
ore; 
  Sostanze da considerarsi  con  sospetto  per  i  possibili  effetti
cancerogeni sulle quali tuttavia non  sono  ancora  disponibili  dati
sufficienti per una valutazione completa; 
  Sostanze da considerarsi  con  sospetto  per  i  possibili  effetti
mutagenici, sulle quali tuttavia non  sono  ancora  disponibili  dati
sufficienti per dimostrare in  maniera  definitiva  la  capacita'  di
produrre alterazioni genetiche ereditarie; 
  Sostanze per cui esistono valide indicazioni per ritenere che danni
irreversibili, diversi da quelli sopra  elencati,  potrebbero  essere
causati da un'unica esposizione nei limiti sopra indicati; 
  Sostanze  che  potrebbero  produrre  gravi  danni  o  malattie  per
esposizioni, ripetute o prolungate, a livelli notevolmente  inferiori
a quelli indicati nella presente tabella. 
  Gruppo III 
  Sostanze con DL50 orale ratto 200 < DL50 ç 2000 mg/kg; 
  Sostanze con DL50 via cutanea ratto o coniglio 400 <  DL50  ç  2000
mg/kg; 
  Sostanze con CL50 per inalazione ratto 2 <  CL50  ç  20  mg/litro/4
ore; 
  Sostanze che per un'unica  esposizione  ai  limiti  sopra  indicati
producano danni irreversibili; 
  Sostanze che producano  gravi  danni  per  la  salute  in  caso  di
esposizione prolungata alle seguenti concentrazioni: 
  via orale ratto ç 50 mg/kg giorno; 
  via cutanea ratto ç 100 mg/kg giorno; 
  via inalatoria ratto ç 0,5 mg/litro/6 ore giorno; 
  Sostanze che producano reazioni di sensibilizzazione sull'uomo  con
frequenza superiore  a  quella  riscontrabile  nella  popolazione  in
generale. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Roma, addi' 20 luglio 1984 
 
                                Il Ministro della pubblica istruzione 
                                               FALCUCCI 
 
   p. Il Ministro del tesoro 
           TARABINI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1984 
  Registro n. 74 Istruzione, foglio n. 399