IL DIRETTORE GENERALE 
           per il mercato, la concorrenza, il consumatore 
                 la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione n. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia», in particolare l'art. 4  (Attuazione  del  capo  II  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Visti il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni,  ed  in
particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55  di  istituzione  del
Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento  allo  stesso
delle  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, del  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni  urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri»  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la direttiva 97/23/CE  concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle  attrezzature   in
pressione; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  93,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  supplemento
ordinario n. 91 del 18 aprile 2000,  di  attuazione  della  direttiva
97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione; 
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio  2000,  n.  93,
che  prevede  le  diverse  categorie  di  prodotto  ai   fini   della
valutazione di conformita'; 
  Visto  il  decreto  22   dicembre   2009   «Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di   accreditammo   in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008»; 
  Visto il decreto 22  dicembre  2009  «Designazione  di  "ACCREDIA",
quale unico  organismo  nazionale  italiano  autorizzato  a  svolgere
attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato»; 
  Vista la convenzione, del 13 giugno  2011,  rinnovata  in  data  17
luglio 2013, con la quale il Ministero dello  sviluppo  economico  ha
affidato  all'Organismo  nazionale  italiano  di   accreditamento   -
ACCREDIA, il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle
norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011
e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, agli  organismi
incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita'  ai
requisiti  essenziali  di  sicurezza  della  direttiva  97/23/CE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  29  maggio  1997  per  il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  in  materia  di
attrezzature a pressione; 
  Vista l'istanza della societa' «ConCert  S.r.l.»  del  20  novembre
2013, prot. n.  190553  volta  ad  operare  quale  ispettorato  degli
utilizzatori, di cui alla direttiva 97/23/CE citata; 
  Visto il decreto direttoriale  di  autorizzazione  rilasciato  alla
medesima societa' e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30
agosto 2010, avente quindi scadenza il 31 agosto 2013; 
  Preso atto dell'avvio dell'iter di accreditamento presso ACCREDIA; 
  Acquisito l'impegno da parte di «ConCert S.r.l.» ad  operare  quale
ispettorato  degli   utilizzatori   esclusivamente   sugli   impianti
dislocati sul  territorio  nazionale  dal  gruppo  industriale  «ENEL
S.p.a.»; 
  Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.   52   «Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  1994»  e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2  e  4
secondo cui le spese, sulla base  dei  costi  effettivi  dei  servizi
resi, relative alle procedure  finalizzate  all'autorizzazione  degli
organismi  ad  effettuare  le  procedure  di  certificazione   e   ai
successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'organismo «ConCert S.r.l.», con sede legale  in  viale  Regina
Margherita n. 125  -  00198  Roma,  e'  autorizzata,  in  conformita'
all'art. 14 del decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  93,  ad
operare quale ispettorato degli utilizzatori  esclusivamente  per  la
verifica di conformita' delle  attrezzature  a  pressione  o  insiemi
relativamente agli impianti dislocati, sul territorio nazionale,  dal
gruppo industriale «ENEL S.p.a.». 
  2. Le procedure applicabili per la  valutazione  della  conformita'
sono i moduli A1, C1, F e G descritti nell'allegato III  del  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. 
  3. L'elenco generale degli impianti di cui all'art. 14, comma 6 del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e' quello acquisito agli
atti della Direzione generale.