Art. 3 
 
  I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale
e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad  ottenere  la
prosecuzione della liquidazione  con  nuova  nomina  del  commissario
liquidatore entro il termine perentorio di gg.  30  decorrenti  dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.