IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O.G.U. n. 145 del 23 giugno  1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio  del  23  febbraio   2005,   e   successivi   aggiornamenti
concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2006  di  recepimento  della
direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva mancozeb; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato  decreto  ministeriale  7
marzo  2006  che  indica   il   30   giugno   2016   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva mancozeb, nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione  del
7 agosto 2013, che modifica il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi  di  approvazione
di alcune sostanze attive tra le quali il mancozeb fino al 31 gennaio
2018; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste  le  istanze  presentate  dall'impresa  titolare  intesa   ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo PENNCOZEB DG 750 g/Kg  conforme  all'allegato  III  del
citato decreto legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE)  n.
545/2011 della Commissione, relativo  al  prodotto  fitosanitario  di
riferimento PENNCOZEB DG, presentato  dall'impresa  Cerexagri  Italia
S.r.l.; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del  decreto  ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 7 marzo  2006,  nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva mancozeb; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n.  194  ha  preso  atto
della  conclusione  della  valutazione  del   sopracitato   fascicolo
PENNCOZEB DG 750 g/Kg, ottenuta dal  Centro  Internazionale  per  gli
Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, al fine di  ri-registrare
i prodotti fitosanitari di cui trattasi fino al 31 gennaio 2018, alle
nuove  condizioni  di  impiego  e  con  eventuale  adeguamento   alla
composizione del prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva   mancozeb,   i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto alle condizioni
definite alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato  VI  del
citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora  figura  nel
Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione,  sulla  base  del  fascicolo
PENNCOZEB DG 750 g/Kg conforme all'All. III; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino  al  31  gennaio  2018,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva   mancozeb,   i   prodotti
fitosanitari indicati in allegato al presente decreto  registrati  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzati con la composizione,  alle  condizioni  e  sulle  colture
indicate nelle rispettive etichette  allegate  al  presente  decreto,
fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono autorizzate le modifiche  di  composizione  in  adeguamento  a
quella del prodotto di riferimento nonche' le modifiche indicate  per
ciascun prodotto fitosanitario  riportate  in  allegato  al  presente
decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La commercializzazione e l'impiego delle  scorte  giacenti  per  il
prodotto fitosanitario M70 DF n. reg. 9678, e' consentita secondo  le
seguenti modalita': 
    - 8 mesi, a decorrere dalla data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
    - 12 mesi, a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per
l'impiego da parte degli utilizzatori. 
  Per i restanti  prodotti  fitosanitari  presenti  nell'allagato  al
presente decreto l'impresa titolare dell'autorizzazione e'  tenuta  a
rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio
e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le
confezioni di prodotto giacenti presso gli  esercizi  di  vendita  al
fine  della  sua  consegna  all'acquirente/utilizzatore  finale.  E',
altresi' tenuta ad adottare  ogni  iniziativa,  nei  confronti  degli
utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego  dei  prodotti
fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 dicembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello