IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O.G.U. n. 145 del 23 giugno  1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001  n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio  del  23  febbraio   2005,   e   successivi   aggiornamenti
concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui
prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale  e  animale  e  che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004 di  recepimento  della
direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile  2004,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva  desmediphan,  componente  i  prodotti  fitosanitari  elencati
nell'allegato al presente decreto; 
  Visti  altresi'  i  decreti  ministeriali  di   recepimento   delle
rispettive  direttive  della  Commissione,  relativi   all'iscrizione
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  delle
altre sostanze attive  componenti  i  prodotti  fitosanitari  miscele
elencati nell'allegato al presente decreto; ora  approvate  con  Reg.
(UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto  ministeriale  18
giugno  2004  che  indica  il  28  febbraio   2015   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza  attiva  desmediphan,  ultima  tra  le
sostanze attive componenti, nell'allegato I del  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 540/2011 del 25 maggio 2011 per
quanto riguarda la proroga dei  periodi  di  approvazione  di  alcune
sostanze attive tra le quali il desmediphan fino al 31 luglio 2017; 
  Visti i decreti di autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e
all'impiego dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Viste  le  istanze  presentate  dall'impresa  titolare  intesa   ad
ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi dei prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto  sulla  base
del fascicolo  102000000756  conforme  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo  194/1995,  che  ora  figura  nel  Reg.  (UE)  n.
545/2011 della Commissione, relativo  al  prodotto  fitosanitario  di
riferimento  SUGARBETA  PLUS  SE,   presentato   dall'impresa   Bayer
Cropscience S.r.l.; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione delle domande; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  delle   autorizzazioni   dei
prodotti  fitosanitari  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 18 giugno 2004, nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva desmediphan; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'art. 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n.  194  ha  preso  atto
della  conclusione  della  valutazione  del   sopracitato   fascicolo
102000000756, ottenuta dall'Istituto superiore di sanita', al fine di
ri-registrare i prodotti fitosanitari di  cui  trattasi  fino  al  31
luglio 2017,  alle  nuove  condizioni  di  impiego  e  con  eventuale
adeguamento  alla  composizione   del   prodotto   fitosanitario   di
riferimento; 
  Viste le note con le quali l'Impresa titolare  delle  registrazioni
dei  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'allegato   al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2017, data di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva desmediphan,  ultima  tra  le
sostanze attive componenti, il  prodotto  fitosanitario  indicato  in
allegato al presente decreto alle condizioni definite alla  luce  dei
principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del   citato   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ora figura  nel  Reg.  (UE)  n.
546/2011 della Commissione,  sulla  base  del  fascicolo 102000000756
conforme all'All. III; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati  fino  al  31  luglio  2017,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva desmediphan,  ultima  tra  le
sostanze attive componenti, il  prodotto  fitosanitario  indicato  in
allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome
dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle
condizioni  e  sulle  colture  indicate  nelle  rispettive  etichette
allegate al presente decreto, fissate in  applicazione  dei  principi
uniformi. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  L'impresa titolare dell'autorizzazione e' tenuta a rietichettare  i
prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio e a fornire  ai
rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni  di
prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al  fine  della  sua
consegna all'acquirente/utilizzatore finale. E'  altresi'  tenuta  ad
adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad
assicurare  un  corretto  impiego  dei   prodotti   fitosanitari   in
conformita' alle nuove disposizioni. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 12 dicembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello