Art. 2 Applicazione della clausola di salvaguardia 1. In applicazione dell'art. 1, comma 380, lettera d), numero 7), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la base di riferimento per l'attribuzione di quota del Fondo di solidarieta' comunale ai singoli comuni delle regioni a statuto ordinario e' data dalla somma algebrica degli importi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) del presente decreto, alla quale va detratto l'importo di cui alla lettera d) del medesimo comma. 2. In applicazione dell'art. 1, comma 380, lettera d), numero 7), della legge n. 228 del 2012, la base di riferimento per l'attribuzione di quota del Fondo di solidarieta' comunale ai singoli comuni delle regioni Siciliana e Sardegna e' data dalla somma algebrica degli importi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) del presente decreto, alla quale va detratto l'importo di cui alla lettera d) del medesimo comma. 3. Il Fondo di solidarieta' comunale tiene conto che l'eventuale rettifica della riduzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), derivante dal diverso metodo di riparto introdotto dall'art. 10-quinquies del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, rispetto al metodo di riparto originariamente recato dal citato art. 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, sia limitata al 6 per cento della variazione tra i due metodi. Il riparto nei confronti dei singoli comuni di cui all'art. 5 e' modificato in base alla rettifica di cui al presente comma.