Art. 2 
 
 
             Applicazione della clausola di salvaguardia 
 
  1. In applicazione dell'art. 1, comma 380, lettera d),  numero  7),
della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  la  base  di  riferimento  per
l'attribuzione di quota del Fondo di solidarieta' comunale ai singoli
comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario  e'  data  dalla  somma
algebrica degli importi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a)  e  c)
del presente decreto, alla quale va detratto l'importo  di  cui  alla
lettera d) del medesimo comma. 
  2. In applicazione dell'art. 1, comma 380, lettera d),  numero  7),
della  legge  n.  228  del  2012,  la   base   di   riferimento   per
l'attribuzione di quota del Fondo di solidarieta' comunale ai singoli
comuni delle  regioni  Siciliana  e  Sardegna  e'  data  dalla  somma
algebrica degli importi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b)  e  c)
del presente decreto, alla quale va detratto l'importo  di  cui  alla
lettera d) del medesimo comma. 
  3. Il Fondo di solidarieta' comunale tiene  conto  che  l'eventuale
rettifica della riduzione di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  d),
derivante  dal  diverso  metodo  di  riparto   introdotto   dall'art.
10-quinquies del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, rispetto  al  metodo
di riparto originariamente recato dal citato art. 16,  comma  6,  del
decreto-legge n. 95 del 2012, sia  limitata  al  6  per  cento  della
variazione tra i due metodi. Il riparto  nei  confronti  dei  singoli
comuni di cui all'art. 5 e' modificato in base alla rettifica di  cui
al presente comma.