Art. 6 
 
 
            Erogazione del Fondo di solidarieta' comunale 
                           per l'anno 2013 
 
  1. Per l'anno 2013 il Ministero dell'interno provvede ad erogare  a
ciascun comune quanto attribuito per il medesimo  anno  a  titolo  di
Fondo solidarieta' comunale in unica soluzione entro il  30  novembre
2013. 
  2. Dall'importo di cui al comma 1 sono detratti gli acconti erogati
a ciascun comune in base a quanto previsto dall'art.  1,  comma  382,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e  dall'art.  7,  comma  1,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, come quantificati nell'elenco D
del presente decreto. 
  3. Nel caso in cui per il singolo comune  l'importo  degli  acconti
erogati risulti  superiore  all'importo  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale spettante per l'anno 2013 di cui al comma 1, la differenza a
debito, come  risultante  nell'elenco  D  del  presente  decreto,  e'
recuperata  dall'Agenzia  delle  entrate  -  Struttura  di  gestione,
secondo le modalita' di cui all'art. 4, commi 3  e  4,  che  provvede
altresi' al successivo versamento ad apposito capitolo di entrata del
Ministero dell'interno. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 novembre 2013 
 
              Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                                Letta 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Saccomanni 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 310