Art. 6 Erogazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013 1. Per l'anno 2013 il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune quanto attribuito per il medesimo anno a titolo di Fondo solidarieta' comunale in unica soluzione entro il 30 novembre 2013. 2. Dall'importo di cui al comma 1 sono detratti gli acconti erogati a ciascun comune in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 382, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, come quantificati nell'elenco D del presente decreto. 3. Nel caso in cui per il singolo comune l'importo degli acconti erogati risulti superiore all'importo del Fondo di solidarieta' comunale spettante per l'anno 2013 di cui al comma 1, la differenza a debito, come risultante nell'elenco D del presente decreto, e' recuperata dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, secondo le modalita' di cui all'art. 4, commi 3 e 4, che provvede altresi' al successivo versamento ad apposito capitolo di entrata del Ministero dell'interno. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2013 Il Presidente del Consiglio dei ministri Letta Il Ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni Il Ministro dell'interno Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2013 Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 9, foglio n. 310