Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
    a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    b) «Prodotto detenuto in stoccaggio», prodotto di cui all'art.  1
del presente decreto, detenuto, a qualsiasi  titolo,  nel  territorio
nazionale da un operatore della filiera; 
    c) «Granella destinata alla commercializzazione», la granella tal
quale,  di  qualita'  sana,  leale  e  mercantile,   destinata   alla
commercializzazione  ad  eccezione  della  granella  destinata   alla
semina; 
    d)   «Campagna   di   commercializzazione»,   la   campagna    di
commercializzazione che per i cereali e la soia inizia il 1° luglio e
termina il 30 giugno dell'anno successivo e per il risone  inizia  il
1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo; 
    e) «Operatori della filiera cerealicola e dei semi  oleosi»,  gli
operatori della filiera cerealicola e della filiera dei  semi  oleosi
che, in forma singola o associata, producono, detengono,  acquistano,
vendono o destinano alla trasformazione, uno o piu' prodotti  di  cui
all'art. 1 del decreto; 
    f) «Reimpiego aziendale»,  il  prodotto  raccolto  nella  propria
azienda agricola  e  non  posto  in  commercio,  destinato  a  essere
utilizzato nella stessa azienda anche per usi zootecnici. 
    g) «Procedura SIAN», la procedura descritta nell'allegato I.