Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) «Prodotto detenuto in stoccaggio», prodotto di cui all'art. 1 del presente decreto, detenuto, a qualsiasi titolo, nel territorio nazionale da un operatore della filiera; c) «Granella destinata alla commercializzazione», la granella tal quale, di qualita' sana, leale e mercantile, destinata alla commercializzazione ad eccezione della granella destinata alla semina; d) «Campagna di commercializzazione», la campagna di commercializzazione che per i cereali e la soia inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo e per il risone inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo; e) «Operatori della filiera cerealicola e dei semi oleosi», gli operatori della filiera cerealicola e della filiera dei semi oleosi che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono o destinano alla trasformazione, uno o piu' prodotti di cui all'art. 1 del decreto; f) «Reimpiego aziendale», il prodotto raccolto nella propria azienda agricola e non posto in commercio, destinato a essere utilizzato nella stessa azienda anche per usi zootecnici. g) «Procedura SIAN», la procedura descritta nell'allegato I.