Art. 3 
 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. I soggetti che, alla data del 31 maggio, detengono, a  qualsiasi
titolo, granella  destinata  alla  commercializzazione  dei  prodotti
nazionali, europei o  d'importazione,  indicati  all'art.  1,  devono
comunicare  il  quantitativo  in  giacenza,  utilizzando  il  sistema
telematico istituito dal Ministero, di cui all'allegato II; 
  2. L'Ente Nazionale Risi, di cui alla legge n. 1785 del 21 dicembre
1931, provvede a comunicare, entro il 15 novembre, le informazioni di
cui  al  comma  2  dell'art.  1,  al  Ministero,  Ufficio  PIUE   IV,
utilizzando  il  sistema  telematico   previsto   dal   decreto.   Le
informazioni devono essere riferite alla singola impresa, secondo  le
modalita' dei cui all'allegato II; 
  3. Le  associazioni  di  operatori,  riconosciuti  dalla  normativa
vigente, comunicano  i  dati  relativi  ai  prodotti  detenuti  nelle
strutture    gestite    direttamente    dall'organismo    associativo
interessato; 
  4. I soggetti interessati devono presentare richiesta  d'iscrizione
al sistema telematico, secondo le modalita' descritte nell'allegato I
che, unitamente all'allegato II, costituiscono parte  integrante  del
decreto.   All'operatore   registrato   e'   assegnato   un    codice
identificativo; 
  5.  I  dati  comunicati  dagli  operatori  sono  trattati  in  modo
riservato e saranno resi pubblici solo in forma aggregata; 
  6. Le comunicazioni di cui al comma  1.  devono  essere  effettuate
entro il 10 giugno di ogni anno; 
  7. L'Ufficio PIUE IV puo' provvedere,  con  apposita  circolare,  a
definire le procedure  e  le  modalita'  tecniche  ed  operative,  da
utilizzare per la gestione delle comunicazioni trasmesse dai soggetti
interessati.