Art. 3 Comunicazioni 1. I soggetti che, alla data del 31 maggio, detengono, a qualsiasi titolo, granella destinata alla commercializzazione dei prodotti nazionali, europei o d'importazione, indicati all'art. 1, devono comunicare il quantitativo in giacenza, utilizzando il sistema telematico istituito dal Ministero, di cui all'allegato II; 2. L'Ente Nazionale Risi, di cui alla legge n. 1785 del 21 dicembre 1931, provvede a comunicare, entro il 15 novembre, le informazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, al Ministero, Ufficio PIUE IV, utilizzando il sistema telematico previsto dal decreto. Le informazioni devono essere riferite alla singola impresa, secondo le modalita' dei cui all'allegato II; 3. Le associazioni di operatori, riconosciuti dalla normativa vigente, comunicano i dati relativi ai prodotti detenuti nelle strutture gestite direttamente dall'organismo associativo interessato; 4. I soggetti interessati devono presentare richiesta d'iscrizione al sistema telematico, secondo le modalita' descritte nell'allegato I che, unitamente all'allegato II, costituiscono parte integrante del decreto. All'operatore registrato e' assegnato un codice identificativo; 5. I dati comunicati dagli operatori sono trattati in modo riservato e saranno resi pubblici solo in forma aggregata; 6. Le comunicazioni di cui al comma 1. devono essere effettuate entro il 10 giugno di ogni anno; 7. L'Ufficio PIUE IV puo' provvedere, con apposita circolare, a definire le procedure e le modalita' tecniche ed operative, da utilizzare per la gestione delle comunicazioni trasmesse dai soggetti interessati.