Art. 7 Composizione del Comitato tecnico 1. Il Comitato tecnico, di cui all'art. 6, e' presieduto dal Direttore generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea. 2. La composizione dei rappresentanti dell'Amministrazione e degli operatori delle filiere interessate e' la seguente: tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; tre rappresentanti delle Amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano; un rappresentante dell'Ente Nazionale Risi; quattro rappresentanti delle Organizzazioni Professionali degli agricoltori; cinque rappresentanti delle Organizzazioni del settore della trasformazione e del Commercio; un rappresentante dell'ISTAT; due rappresentanti del mondo della ricerca; due rappresentanti delle associazioni sementiere.