Art. 7 
 
 
                  Composizione del Comitato tecnico 
 
  1. Il Comitato tecnico,  di  cui  all'art.  6,  e'  presieduto  dal
Direttore  generale  della   Direzione   generale   delle   politiche
internazionali e dell'unione europea. 
  2. La composizione dei rappresentanti dell'Amministrazione e  degli
operatori delle filiere interessate e' la seguente: 
    tre  rappresentanti  del  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali; 
    tre  rappresentanti  delle  Amministrazioni  regionali  e   delle
province autonome di Trento e Bolzano; 
    un rappresentante dell'Ente Nazionale Risi; 
    quattro rappresentanti delle Organizzazioni  Professionali  degli
agricoltori; 
    cinque rappresentanti  delle  Organizzazioni  del  settore  della
trasformazione e del Commercio; 
    un rappresentante dell'ISTAT; 
    due rappresentanti del mondo della ricerca; 
    due rappresentanti delle associazioni sementiere.