Art. 2 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto  sono  attuati  in
maniera da consentire la piena  operativita'  delle  disposizioni  in
esso contenute entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 novembre 2013 
 
                                                 p. Il Ministro       
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                     Fadda            

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 15, foglio n. 112