Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operativita' delle disposizioni in esso contenute entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 novembre 2013 p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato Fadda Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 15, foglio n. 112