IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,  convertito,  con
modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46,  in  particolare
l'art. 2-bis che sostituisce l'art.  19-bis  della  citata  legge  n.
1096/1971 e  con  il  quale  e'  prevista  l'istituzione,  presso  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  del
Registro  nazionale  della  varieta'  da  conservazione,  cosi'  come
definite dal medesimo art. 2-bis; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  29  ottobre  2009,  n.   149,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del  31
ottobre  2009,  recante  «Attuazione   della   direttiva   2008/62/CE
concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e  varieta'  agricole
naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate
di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e
di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'.»; 
  Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  del  17  febbraio  2011
recante disposizioni  applicative  del  decreto  legislativo  del  29
ottobre 2009, n. 149, circa le modalita' per l'ammissione al Registro
Nazionale delle varieta' da conservazione di specie agrarie; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
febbraio  2013,  n.  105,  Regolamento  recante  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante
individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il parere favorevole della Regione Basilicata  all'iscrizione
della varieta' di frumento duro Saragolle espresso con  nota  del  25
febbraio 2013; 
  Vista la nota integrativa della Regione Basilicata, del  18  luglio
2013,  con  la  quale  sono  state  fornite  ulteriori   informazioni
concernenti la documentazione  storica,  la  zona  di  origine  della
varieta', la zona di produzione  delle  sementi,  i  quantitativi  di
semente annualmente prodotti  e  il  mantenimento  in  purezza  delle
varieta'; 
  Vista la pubblicazione della domanda di iscrizione  della  varieta'
di frumento duro da  conservazione  Saragolle  sul  Bollettino  delle
Varieta' Vegetali n. 2/2013 del Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Vista la nota della Societa'  Produttori  Sementi  S.p.a.,  del  18
luglio 2013, con la  quale  sono  state  presentate  osservazioni  in
merito alla denominazione del frumento duro Saragolle; 
  Vista la nota della Regione Basilicata, del 19 settembre 2013,  con
la quale e' stata  modificata  la  denominazione  della  varieta'  da
conservazione di frumento duro Saragolle in Saragolle Lucana; 
  Considerato  che  nessuna  osservazione  e'  stata  presentata  nei
confronti della denominazione Saragolle Lucana a  seguito  della  sua
pubblicazione sul Bollettino delle Varieta' Vegetali  n.  5/2013  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri  delle  varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, l: 
 
                            FRUMENTO DURO 
 
    
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
              Avvertenza: il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.