Art. 4 La zona di coltivazione della varieta' di frumento duro indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varieta'. La superficie complessiva destinata alla coltivazione e' di 250 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi e' pari a 50 tonnellate per anno. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2014 Il direttore generale: Cacopardi