Art. 4 
 
  La zona di coltivazione della varieta' di  frumento  duro  indicata
all'art. 1 coincide  con  la  zona  di  origine  della  varieta'.  La
superficie complessiva destinata alla coltivazione e' di 250  ettari.
Considerato   l'investimento   unitario   tipico   della   zona    di
coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di  sementi  e'
pari a 50 tonnellate per anno. 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 13 gennaio 2014 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi