Art. 3 1. La Regione Puglia trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione del progetto di realizzazione degli interventi denominati. 2. La Regione Puglia da' comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto. 3. La Regione Puglia da' comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. 4. La Regione Puglia da' comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi, dell'avvenuta messa in esercizio della struttura.