Art. 3 
 
  1. La Regione Puglia trasmette al Ministero della salute l'atto  di
approvazione  del  progetto   di   realizzazione   degli   interventi
denominati. 
  2. La Regione Puglia da' comunicazione al  Ministero  della  salute
dell'indizione della gara di appalto. 
  3. La Regione Puglia da' comunicazione al  Ministero  della  salute
della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori. 
  4. La Regione Puglia da' comunicazione al  Ministero  della  salute
dell'avvenuta  chiusura  dei  lavori,  dell'avvenuto  collaudo  degli
stessi, dell'avvenuta messa in esercizio della struttura.