Art. 3 
 
  E'  prorogato,  per   l'anno   2012,   l'intervento   a   carattere
sperimentale di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella riduzione contributiva  a
favore dei datori  di  lavoro  che  assumono  lavoratori  beneficiari
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali,
che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. 
  Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma  precedente  si
applicano le modalita' definite nel titolo I del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26  luglio  2010,  i  cui
termini sono prorogati al 31 dicembre 2012. 
  Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno  2012,  nel  limite  della
spesa prevista dall'Inps nell'anno 2011 per il  medesimo  intervento,
pari ad € 769.453,38.