Art. 3 E' prorogato, per l'anno 2012, l'intervento a carattere sperimentale di cui all'art. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di eta'. Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalita' definite nel titolo I del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2012. Il beneficio e' riconosciuto, per l'anno 2012, nel limite della spesa prevista dall'Inps nell'anno 2011 per il medesimo intervento, pari ad € 769.453,38.