Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2,  le  PMI  che,  alla
data di presentazione della domanda di cui all'art. 8, comma 1: 
    a) hanno  una  sede  operativa  in  Italia  e  sono  regolarmente
costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro
delle imprese di pesca; 
    b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono
in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; 
    c)  non  rientrano  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione
europea; 
    d) non si trovano in condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel regolamento GBER. 
  2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese operanti nei settori: 
    a) dell'industria carboniera; 
    b) delle attivita' finanziarie e assicurative  (sezione  K  della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007); 
    c)  della  fabbricazione  di  prodotti   di   imitazione   o   di
sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.