Art. 4 
 
                  Caratteristiche del finanziamento 
 
  1. La concessione del contributo di cui all'art. 6 e'  condizionata
all'adozione  di  una  delibera  di  finanziamento  con  le  seguenti
caratteristiche: 
    a) essere  deliberato  a  copertura  degli  investimenti  di  cui
all'art. 5; 
    b)  essere  deliberato  da  una  banca  o  da  un   intermediario
finanziario; 
    c) avere durata massima di cinque anni dalla data di stipula  del
contratto   di   finanziamento,   comprensiva    del    periodo    di
preammortamento o di prelocazione; 
    d) essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro
e non superiore a due milioni di euro, anche se  frazionato  in  piu'
iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria; 
    e) essere erogato in  un'unica  soluzione,  entro  trenta  giorni
dalla stipula del contratto di finanziamento. 
  2. Il finanziamento di cui al comma 1 puo' coprire  fino  al  cento
per cento degli investimenti di cui all'art. 5. 
  3. Il finanziamento di cui al comma 1  e'  concesso,  entro  il  31
dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario a  valere
sul  plafond  di  provvista  di  cui  all'art.  2,   comma   2,   del
decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione  separata  di
CDP.