Art. 7 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Per le imprese diverse da quelle di  cui  ai  commi  2  e  3  le
agevolazioni  sono  cumulabili  con  altre   agevolazioni   pubbliche
concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a  titolo  de
minimis secondo quanto previsto dal  regolamento  (CE)  n.  1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006, ivi compresa la garanzia del
Fondo di garanzia, a condizione  che  tale  cumulo  non  comporti  il
superamento  delle  intensita'  massime  previste  dall'art.  15  del
regolamento GBER. 
  2. Per le imprese  agricole  le  agevolazioni  non  possono  essere
cumulate con aiuti de  minimis  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007.  Per  le  medesime
imprese le agevolazioni possono essere cumulate con  altri  aiuti  di
Stato ai sensi dell'art.  107,  paragrafo  1,  del  Trattato,  con  i
contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi  quelli  di
cui all'art. 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio, del 20  settembre  2005,  con  i  contributi
finanziari comunitari in relazione agli stessi costi  ammissibili,  a
condizione  che  tale  cumulo  non  comporti  il  superamento   delle
intensita' massime fissate dal regolamento di riferimento. 
  3. Nel settore della pesca e acquacoltura le  agevolazioni  possono
essere cumulate con altri aiuti esentati in  virtu'  del  regolamento
(CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni
di cui al regolamento (CE) n.  875/2007  della  Commissione,  del  24
luglio 2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi  agli
stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non  porti  al
superamento dell'intensita' di aiuto o  dell'importo  di  aiuto  piu'
elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008. 
  4. Qualora l'agevolazione concedibile ai sensi dell'art. 6, sommata
agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi
l'intensita' massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2  e
3, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle
intensita' massime previste dal regolamento di riferimento.