Art. 2 
 
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e ne e' data comunicazione agli interessati. 
  2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma  3,  l'elenco
dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma  del  credito
di imposta, completi degli  estremi  identificativi  e  dei  relativi
importi,  viene  trasmesso  al  sistema  informativo  del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella
spesa, nonche' l'autorizzazione  alla  fruizione  delle  agevolazioni
nella forma del credito d'imposta, sono subordinate  all'acquisizione
della prescritta certificazione antimafia.