Art. 2 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne e' data comunicazione agli interessati. 2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonche' l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescritta certificazione antimafia.