IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                                  e 
 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
  Visto, l'art. 1, comma 20, del decreto legge n. 181 del  18  maggio
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 17 luglio
2006, con il quale le competenze del Ministro per  gli  italiani  nel
mondo sono state attribuite al Ministero degli affari esteri; 
  Visto l'art. 1, comma 2 della legge n. 172 del  13  novembre  2009,
recante l'istituzione del Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche
Sociali; 
  Visto il Decreto Interministeriale del 26 maggio 2011 del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari  esteri,
riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al comma  9,  art.
38 della legge 289 del 27 dicembre 2002, al quale sono stati allegati
i coefficienti di conversione ed i  tassi  di  cambio  aggiornati  al
2008; 
  Vista la nota tecnica datata 2 ottobre 2013 con la quale sono stati
trasmessi dall'Istituto nazionale di statistica i  dati  relativi  ai
coefficienti di conversione dei prezzi e tasso di  cambio  aggiornati
all'anno 2011; 
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  utilizzare   i   coefficienti
aggiornati al 2011 per il calcolo del livello di reddito equivalente,
con decorrenza 1° gennaio 2011; 
  Tenuto  conto  delle  risultanze  della  Conferenza   dei   servizi
convocata ai sensi dell'ars. 14 della legge del  7  agosto  1990,  n.
241, modificato dalla legge 15 del 11 febbraio 2005, svoltasi in data
29 ottobre 2013 e 8 novembre 2013; 
  Considerato che il comma 9 del summenzionato art. 38,  della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, prevede che l'importo  della  maggiorazione
sociale, nella parametrazione tra l'importo di 516,46 euro,  riferito
all'anno 2002, con i! costo della vita nel paese  di  residenza,  non
possa comunque essere di importo inferiore a 123,77 euro mensili  per
tredici mensilita', pari alla differenza tra il predetto  importo  di
516,46 euro e l'importo del trattamento minimo riferito  al  medesimo
anno 2002; 
  Considerata la necessita' di dover procedere alla  rideterminazione
del livello di reddito  equivalente,  per  ciascun  paese  straniero,
all'importo previsto dall'art. 5, comma del decreto  legge  2  luglio
2007, n. 81, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2007, n. 127; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A decorrere dall'anno  2011,  per  la  determinazione  dell'aumento
della maggiorazione sociale, di cui all'art. 38, comma 9 della  legge
27 dicembre 2002, n. 289, il  livello  di  reddito  equivalente,  per
ciascun paese,e' stabilito nella misura risultante dal  prodotto  del
reddito di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legge 2 luglio  2007,
n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2007,  n.
127, rivalutato, per gli anni successivi, in base alla  citata  legge
n.127 del 2007, per i coefficienti indicati per ciascun  paese  nella
unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  Per i Paesi ove i suddetti  coefficienti  non  sono  riportati,  il
valore di riferimento e' quello indicato dalla  tabella  relativa  al
2008, allegata al decreto interministeriale del 26 maggio  2011,  non
risultando disponibili dati piu' recenti.