IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive  modifiche  ed
integrazioni e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, e 18, comma
3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010,  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2010; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento
della Protezione Civile», registrato alla Corte dei conti in data  22
dicembre 2010, registro n. 20, foglio n. 317; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2011 recante «Ordinamento delle strutture generali  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
136 del 14 giugno 2011; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri del 18 gennaio 2011,  recante  «Organizzazione
interna del Dipartimento della Protezione  Civile»,  registrato  alla
Corte dei conti in  data  9  febbraio  2011,  registro  n. 3,  foglio
n. 308; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
giugno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 23 agosto  2013,
reg. 7, fg. 202, con il quale al prefetto dott. Franco  Gabrielli  e'
stato conferito, ai sensi degli articoli  18  e  28  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo Dipartimento della  protezione
civile, a far data dal 29 aprile 2013 e  fino  al  verificarsi  della
fattispecie di cui al citato art. 18, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica  3  luglio  1997,  n.  520  ed  e'  stata
attribuita   la   titolarita'   del   centro    di    responsabilita'
amministrativa  n.  13 -  «Protezione  Civile»  -  del  bilancio   di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  2001,
n. 194, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001
-  recante   la   nuova   disciplina   della   partecipazione   delle
organizzazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile; 
  Vista  la  direttiva  adottata  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri 9 novembre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, recante:  «indirizzi  operativi
per assicurare  l'unitaria  partecipazione  delle  organizzazioni  di
volontariato all'attivita' di protezione civile».; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  (di  seguito:
decreto legislativo) con il  quale  e'  stata  data  attuazione  alla
normativa in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
luoghi di lavoro in attuazione  di  quanto  previsto  dalla  legge  3
agosto 2007, n. 123, cosi' come integrato e  modificato  dal  decreto
legislativo 3 agosto 2009, n. 106; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  3-bis,   del   decreto
legislativo, come modificato dal decreto legislativo n. 106/2009, che
ha rinviato ad un apposito decreto dei Ministeri del lavoro  e  delle
politiche sociali e  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'interno  ed  il  Dipartimento  della  protezione  civile   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, l'applicazione delle norme ivi
contenute ai volontari appartenenti, tra l'altro, alle organizzazioni
di volontariato della protezione civile, alla Croce  Rossa  Italiana,
al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, ai  Corpi  dei
Vigili del fuoco volontari delle Province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei  Vigili
del fuoco (di  seguito:  volontari  oggetto  del  presente  decreto),
tenendo  conto  delle  particolari  modalita'  di  svolgimento  delle
rispettive attivita'; 
  Visto il decreto interministeriale 13 aprile 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011  (di  seguito:  decreto
interministeriale) con il quale e' stata data attuazione alla  citata
disposizione  contenuta  nell'art.  3,  comma  3-bis,   del   decreto
legislativo e, in particolare, all'art. 1, comma 1, con il quale, nel
precisare  talune  delle  definizioni   contenute   nel   testo   con
riferimento  al  decreto  legislativo,  e'  stato  stabilito  che  il
controllo sanitario al quale devono  essere  sottoposti  i  volontari
oggetto del  presente  decreto  consiste  negli  accertamenti  medici
basilari individuati anche da disposizioni delle Regioni  e  Province
autonome emanate  specificamente  per  il  volontariato  oggetto  del
decreto  interministeriale,  finalizzati  alla   ricognizione   delle
condizioni  di  salute  dei  medesimi,  quale  misura   generale   di
prevenzione nell'ambito delle attivita' di  controllo  sanitario  nel
settore della protezione civile, fatto salvo  quanto  specificato  al
successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria; 
  Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 2012, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6  aprile  2012,  con  il  quale  si  e'
proceduto  all'adozione  dell'intesa  in  materia   di   sorveglianza
sanitaria prevista dall'art. 5 del decreto interministeriale  nonche'
degli indirizzi minimi comuni materia di scenari di rischio e compiti
dei  volontari  di  protezione  civile  (allegato   1),   formazione,
informazione e addestramento nello specifico settore (allegato  2)  e
controllo sanitario (allegato 3), finalizzati a costituire un  quadro
comune volontariamente condiviso degli elementi  essenziali  di  base
utili ad indirizzare l'azione sulle diverse  tematiche  trattate  nel
decreto interministeriale, in un contesto di omogeneita' per l'intero
territorio  nazionale,  e  che  costituiscono  il   presupposto   per
l'elaborazione e l'attuazione dell'intesa  specificatamente  prevista
dall'art. 5 del medesimo provvedimento; 
  Dato atto che nelle Province autonome di Trento e Bolzano  e  nella
Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  le  disposizioni   contenute   nei
richiamati  provvedimenti  attuativi  si  applicano  in  conformita',
rispettivamente,  agli  ordinamenti  delle  predette  province,   nel
rispetto delle competenze di cui agli articoli 4, 8, 9, 16 e  18  del
decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,
concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  ed
all'ordinamento della Regione Autonoma Valle  d'Aosta,  ai  sensi  di
quanto previsto dagli articoli  2  e  3  dello  Statuto  Speciale  di
autonomia, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4; 
  Dato atto, altresi', che nell'ambito della Croce Rossa  Italiana  e
del Corpo nazionale del soccorso alpino e  speleologico  le  funzioni
interne relative all'attuazione delle  menzionate  disposizioni  sono
individuate nel rispetto dei rispettivi  statuti  e  regolamenti,  al
fine di assicurarne l'effettiva ed omogenea applicazione in tutte  le
articolazioni operative sull'intero territorio nazionale; 
  Visto che nel richiamato proprio decreto del  12  gennaio  2012  e'
stato stabilito che, in ragione della particolare complessita'  delle
materie  oggetto  dei  predetti  indirizzi  condivisi  e  dell'intesa
prevista dall'art.  5  del  decreto  interministeriale,  nonche'  dei
continui progressi in atto nel settore della protezione  civile,  con
particolare riguardo agli aspetti dell'organizzazione delle attivita'
e  delle  forme  e  procedure  di  coordinamento  operativo  per   lo
svolgimento delle medesime, essi possano essere oggetto di  revisione
entro 24 mesi  dalla  data  della  loro  entrata  in  vigore,  ovvero
anticipatamente ove se ne ravvisasse l'improrogabile esigenza,  anche
in relazione a specifici aspetti; 
  Vista la nota prot. 4222/C13PC/CR del 20  settembre  2013,  con  la
quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano ha comunicato l'approvazione da parte
della  Commissione  della  proposta  di  documento  di  revisione  ed
aggiornamento  degli  indirizzi  comuni  in  materia   di   controllo
sanitario di cui all'allegato 3 al richiamato proprio decreto del  12
gennaio 2012 trasmettendo il relativo testo; 
  Visto  il  parere  favorevole  sulla  proposta  di   revisione   ed
aggiornamento degli  indirizzi  condivisi  in  materia  di  controllo
sanitario proposta dalla  Commissione  speciale  «Protezione  Civile»
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e
di Bolzano reso dalla  Consulta  nazionale  delle  organizzazioni  di
volontariato  di  Protezione  Civile  istituita   con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2008, in presenza
dei rappresentanti della Croce Rossa Italiana e del  Corpo  nazionale
del soccorso alpino e speleologico; 
  Considerato  che  l'esigenza  di  revisione  ed  aggiornamento  dei
precedenti indirizzi comuni e' scaturita a seguito delle incongruenze
tecniche riscontrate dalle Regioni  in  fase  di  prima  applicazione
degli indirizzi stessi, anche  in  coerenza  con  l'evoluzione  delle
attivita'  sanitarie  ed  il  superamento  di  criteri  certificatori
obsoleti; 
  Ritenuto di doversi procedere ad una elaborazione di protocolli  di
controllo sanitario maggiormente correlati  ai  compiti  che  possono
essere svolti dai volontari oggetto del presente decreto e dato  atto
che questa azione richiede un approfondimento  delle  macro-categorie
di tali compiti, come elencate  nell'allegato  1  al  citato  proprio
decreto del 12 gennaio 2012; 
  Dato atto che d'intesa  con  la  Commissione  speciale  «Protezione
Civile» della Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, con la Consulta nazionale  delle  organizzazioni
di volontariato  di  protezione  civile  istituita  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del  25  maggio  2008,  con  la
Croce Rossa Italiana ed il Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino  e
speleologico si e' dato avvio  agli  approfondimenti  di  cui  sopra,
mediante l'istituzione di appositi  gruppi  di  lavoro  misti,  senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; 
  Considerato che il documento proposto  dalla  Commissione  speciale
«Protezione Civile» della Conferenza delle Regioni e  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano e' stato perfezionato  tenendo  conto
delle  indicazioni  fornite  dai  rappresentanti   delle   competenti
Direzioni dei Ministeri della salute e del lavoro e  delle  politiche
sociali nella riunione svoltasi in data 16  ottobre  2013  presso  il
Dipartimento della  protezione  civile,  per  rendere  gli  indirizzi
maggiormente coerenti con  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
tutela della salute e della sicurezza e di controllo sanitario; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato 3 al decreto del Capo del Dipartimento della  protezione
civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
del 6 aprile 2012 e' abrogato e sostituito dal testo allegato,  parte
integrante   e   sostanziale   del   presente   decreto,   contenente
l'aggiornamento  degli  indirizzi  minimi  comuni  per  il  controllo
sanitario  dei  volontari   appartenenti   alle   organizzazioni   di
volontariato di protezione civile,  alla  Croce  Rossa  Italiana,  al
Corpo  nazionale   del   soccorso   alpino   e   speleologico,   alle
organizzazioni  equivalenti  esistenti  nelle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 1, comma 1,  lettera  e)  del
decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in  attuazione
dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di  lavoro»,  nonche'
per l'organizzazione e lo svolgimento  dell'attivita'  medesima,  nel
rispetto  delle  finalita'  ricognitive  espressamente  previste  dal
decreto interministeriale e delle vigenti disposizioni in materia  di
tutela della riservatezza dei dati personali.